﻿{"id":69,"date":"2019-02-05T19:16:50","date_gmt":"2019-02-05T18:16:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordinemedicicl.it\/?page_id=69"},"modified":"2025-06-25T15:58:04","modified_gmt":"2025-06-25T13:58:04","slug":"corsi-ecm","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/?page_id=69","title":{"rendered":"FAQ ECM"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"item1\">1. Cos\u2019\u00e8 il sistema di educazione continua in medicina ?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Il sistema ECM \u00e8 lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilit\u00e0 cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l&#8217;obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all&#8217;assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.<\/p>\n<p id=\"item1\">Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell&#8217;ambito della tutela della salute individuale e collettiva.<\/p>\n<p id=\"item1\">Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">2. Cosa sono i crediti formativi ECM?<\/h2>\n<p id=\"item1\">I crediti ECM sono indicatori della quantit\u00e0 della formazione\/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari in occasione di attivit\u00e0 ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell\u2019accertamento dell\u2019apprendimento e ai docenti\/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell\u2019accreditamento del 13 gennaio 2010\u2013 pag.7).<\/p>\n<p id=\"item1\">Il programma ECM prevede l&#8217;attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente, istituendo un programma definito per i cinque anni a partire dal 2002 fino al 2006; dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un totale di 150 crediti formativi.<\/p>\n<p id=\"item1\"><strong>2002: 10 crediti<\/strong><\/p>\n<p id=\"item1\"><strong>2003: 20 crediti<\/strong><\/p>\n<p id=\"item1\"><strong>2004: 30 crediti<\/strong><\/p>\n<p id=\"item1\"><strong>2005: 30 crediti<\/strong><\/p>\n<p id=\"item1\"><strong>2006: 30 crediti<\/strong><\/p>\n<p id=\"item1\"><strong>2007: 30 crediti<\/strong><\/p>\n<p id=\"item1\">In data 1\u00b0 agosto 2007 l&#8217;accordo Stato\u2013Regioni concernente il Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina, ha stabilito, tra l&#8217;altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti\/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere &#8220;nuovi&#8221; crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall&#8217;anno 2004 fino all&#8217;anno 2007.<\/p>\n<p id=\"item1\">In data 5 novembre 2009 \u00e8 stato siglato l&#8217;Accordo Stato\u2013Regioni concernente &#8220;Il nuovo sistema di formazione continua in medicina&#8221;, nel quale viene confermato quanto segue: &#8220;La quantit\u00e0 di crediti ECM che ogni professionista della sanit\u00e0 deve acquisire per il periodo 2008-2010 \u00e8 di 150 crediti ECM sulla base di 50 ( minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti gi\u00e0 acquisiti negli anni precedenti.&#8221;<\/p>\n<p id=\"item1\">Anche Nell&#8217;Accordo Stato-Regioni siglato il 19 aprile 2012 \u00e8 stato ulteriormente confermato quanto segue: &#8220;In considerazione del contesto generale e ritenendo comunque opportuno confermare il debito complessivo dei crediti a 150 per il triennio 2011-2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75) si prevede la possibilit\u00e0 per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti. Ossia, \u00e8 stato ridotto il numero dei crediti che \u00e8 possibile \u201criportare\u201d dal triennio precedente.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">3. Quanti crediti devono essere acquisiti nel triennio 2011-2013 dal professionista sanitario?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Per il triennio 2011-13 \u00e8 stato confermato il debito complessivo di 150 crediti formativi (50 crediti annui &#8211; min. 25 max 75). E\u2019 prevista la possibilit\u00e0, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente ( 2008-10) una quota di crediti stabilita in 45 crediti (cfr.: Accordo Stato-Regioni 19 Aprile 2012), a condizione che il professionista abbia pienamente ottemperato al debito formativo previsto per il trienno precedente di 150 c.f. oppure *90 c.f..<\/p>\n<p id=\"item1\">\u00a0* Dal triennio 2005-2007, il professionista, che ha acquisito 60 c. f., pu\u00f2 detrarli dal numero di crediti complessivo (150) relativo al successivo triennio (2008-2010) e acquisire 90 c.f.. Tale misura consente di detrarre ulteriormente nel triennio in corso( 2011-2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 crediti formativi. Chi non ha acquisito i crediti formativi sulla base delle indicazioni riportate, deve per ogni periodo, acquisire 150 crediti formativi.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">4. Per il triennio 2011-2013, anche il libero professionista \u00e8 tenuto all\u2019 obbligo formativo di150 crediti (50 crediti annui &#8211; min.25 max.75) ?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Pu\u00f2 acquisire crediti formativi \u201cflessibili\u201d proprio in virt\u00f9 della sua condizione di libero professionista (Accordo Stato-Regione 19 Aprile 2012). Le caratteristiche di tale \u201cflessibilit\u00e0\u201d non sono state ulteriormente chiarite.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">5. In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD &#8211; RES &#8211; FSC)?<\/h2>\n<p id=\"item1\">In base ai &#8220;Criteri per l&#8217;assegnazione dei crediti alle attivit\u00e0 ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010&#8221; &#8211; pag.6 &#8211; pag.15 &#8211; nota 4, per la tipologia 2 (res:convegni, congressi, simposi, conferenze), la tipologia 5 (fsc:gruppi di miglioramento), la tipologia 6 (fsc:ttivit\u00e0 di ricerca),la tipologia 10 (docenza e tutoring) il numero massimo di crediti acquisibili non pu\u00f2 eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista sanitario (n.90 crediti formativi su 150). Mentre per la tipologia 8 e 9 (fad con o senza tutoraggio), il n. massimo dei crediti acquisibili dagli infermieri professionali non pu\u00f2 eccedere complessivamente il 60% del monte dei crediti triennali ottenibili da ogni singolo infermiere professionale.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">6. L\u2019 attivit\u00e0 di tutor riconosce crediti ECM?<\/h2>\n<p id=\"item1\">L\u2019 accordo Stato Regioni del 19.4.2012 ha stabilito che l\u2019 attivit\u00e0 di tutoraggio ( tutor pre e post laurea, tutor valutativo per l\u2019 abilitazione, tutor in medicina generale e altre attivit\u00e0 di Tutor svolta per corsi Universitari e\/ o di specializzazione), regolarmente certificata, garantisce il riconoscimento di 4 crediti ECM\/mese ( 1 credito ECM per ogni settimana di attivit\u00e0 svolta) .<\/p>\n<p id=\"item1\">I crediti acquisiti per tale tipo di attivit\u00e0 formativa svolta non possono superare il 50% dei crediti acquisiti nel triennio.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">7. La pubblicazione di articoli scientifici in letteratura consente attribuzione crediti ecm?<\/h2>\n<p id=\"item1\">La pubblicazione di articoli scientifici da diritto all\u2019 attribuzione di crediti ECM secondo le seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<p id=\"item1\">\u2022 Se l\u2019articolo \u00e8 pubblicato su una rivista indicizzata al primo nome ,tra gli autori , sono riconosciuti 3 crediti ECM ;<\/p>\n<p id=\"item1\">\u2022 Se l\u2019 articolo \u00e8 pubblicato su una rivista NON indicizzata al primo nome, tra gli autori, \u00e8 riconosciuto 1 credito ECM ;<\/p>\n<p id=\"item1\">\u2022 In caso di pubblicazioni a stampa (libri-monografie etc) al primo nome, tra gli autori, sono riconosciuti 2 crediti ECM ; gli autori successivi al primo ricevono 1 Credito ECM.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">8. Qual \u00e8 la differenza tra sponsorizzazione di un evento ECM e reclutamento dei partecipanti?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Un evento formativo \u00e8 sponsorizzato quando un Provider, per l\u2019erogazione dell\u2019 evento, si avvale di finanziamenti, risorse o servizi di un soggetto privato (Sponsor commerciale)in cambio di spazi di pubblicit\u00e0 o attivit\u00e0 promozionali per il nome e\/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.<\/p>\n<p id=\"item1\">Il rapporto deve essere regolato da contratto che deve essere disponibile (agli atti dell\u2019evento) per i controlli da parte della CNFC. I limiti entro i quali lo Sponsor pu\u00f2 pubblicizzare i propri prodotti in ambito ECM sono regolati nel \u201cRegolamento applicativo dei criteri oggettivi dell\u2019Accordo S\/R del 5 Novembre 2009 p.to 3 pubblicit\u00e0, sponsorizzazione, conflitto d\u2019interessi pag.14-15\u201d.<\/p>\n<p id=\"item1\">Per reclutamento si intende la promozione di attivit\u00e0 ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanit\u00e0. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, pi\u00f9 o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell\u2019utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorit\u00e0 di aggiornamento dei professionisti della sanit\u00e0. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanit\u00e0.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">9. Cos\u2019e\u2019 il COGEAPS?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) \u00e8 un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina.<\/p>\n<p id=\"item1\">Il Co.Ge.A.P.S. nasce per essere lo strumento attuativo della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute che prevede la realizzazione di un progetto sperimentale per la gestione e certificazione dei crediti formativi ECM, l&#8217;istituzione di una anagrafe degli operatori sanitari e l&#8217;allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici. Il Co.Ge.A.P.S., in particolare, ha per oggetto:<\/p>\n<ul>\n<li id=\"item1\" class=\"firstItem\">la realizzazione di un progetto unitario e condiviso per la gestione e la certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti della salute sulla base dei criteri e delle modalit\u00e0 stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM nell&#8217;ambito del progetto nazionale di Educazione Continua in Medicina;<\/li>\n<li>la realizzazione di un sistema operativo unitario per la gestione e la certificazione dei crediti formativi;<\/li>\n<li id=\"item1\">la gestione operativa del sistema unitario in fase sperimentale e in fase applicativa in condizione di parit\u00e0 tra tutti i consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi;<\/li>\n<li id=\"item1\" class=\"lastItem\">la realizzazione di studi e di progetti di fattibilit\u00e0 in relazione alle singole attivit\u00e0 dei consorziati ed a favore di questi ultimi in materia di ECM.<\/li>\n<\/ul>\n<p id=\"item1\">In particolare il progetto sperimentale prevede:<\/p>\n<ul>\n<li id=\"item1\" class=\"firstItem\">La gestione dell&#8217;anagrafe centralizzata che integrata con i sistemi locali dei singoli ordini professionali si ponga come unico compito quello di favorire una visione unica e globale dell&#8217;operativit\u00e0 senza eludere n\u00e9 togliere le competenze demandate legalmente a ciascun ordine professionale.<\/li>\n<li id=\"item1\" class=\"lastItem\">Il portale internet, un punto di riferimento non solo per gli operatori sanitari relativamente a funzionalit\u00e0 di anagrafica ed ECM ma vuole anche essere uno strumento per una migliore comunicazione istituzionale e professionale. Il portale costituisce, inoltre, un punto di accesso per l&#8217;erogazione dei servizi di anagrafica e di ECM poich\u00e9 \u00e8 un sistema predisposto per l&#8217;autenticazione e la profilazione degli utenti a garanzia delle Istituzioni di riferimento.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"item1\">10. In che modo i crediti ECM possono essere ottenuti oggi dai medici di medicina generale?<\/h2>\n<p id=\"item1\">I Medici di Medicina generale, attualmente, possono ottenere i crediti ECM attraverso gli eventi formativi residenziali (congressi, conferenze, seminari) e attraverso i corsi a distanza (FAD) accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), dalle Regioni o dalle Province autonome, come per tutti i professionisti medici. I crediti ECM erogati dai corsi FAD rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome sono riconosciuti solo per i professionisti che operano sul territorio dell&#8217;ente accreditante. Invece i crediti ECM erogati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) valgono su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">11. Esiste un numero massimo di crediti ECM a distanza (FAD) che posso raccogliere per ogni anno?<\/h2>\n<p id=\"item1\">No. Per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio non vi \u00e8 un numero massimo di crediti acquisibili. Non esiste ad oggi una normativa nazionale o regionale che fissi limiti in percentuale ai crediti formativi utilizzando le diverse tipologie formative: residenziale, FAD, FSC. Ossia, al momento, un professionista ( ad eccezione degli infermieri che hanno una limitazione in tal senso) pu\u00f2 decidere di formarsi in maniera Completamente Residenziale, oppure completamente A Distanza (FAD) o in modo misto.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">12. Gravidanza ed esonero dal conseguimento crediti.<\/h2>\n<p id=\"item1\">Sono esentati dall&#8217;obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 professionale sia superiore a 15 giorni (L&#8217;unit\u00e0 mese \u00e8 considerato il periodo di sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni.<\/p>\n<p id=\"item1\">Ad esempio il professionista sanitario che sospende l&#8217;attivit\u00e0 professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all&#8217;esenzione di 4 crediti ECM), i professionisti sanitari che sospendono l&#8217;esercizio della propria attivit\u00e0 professionale a seguito di:<\/p>\n<ul>\n<li id=\"item1\" class=\"firstItem\">congedo maternit\u00e0 e paternit\u00e0: D.lgs. n.151 del 26\/03\/2001 e successive modifiche e integrazioni<\/li>\n<li id=\"item1\">congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26\/03\/2001 e successive modifiche e integrazioni<\/li>\n<li id=\"item1\">adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26\/03\/2001 e successive modifiche e integrazioni<\/li>\n<li id=\"item1\">adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs.n.151 del 26\/03\/2001 e successive modifiche e integrazioni<\/li>\n<li id=\"item1\">congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del26\/03\/2001 e successive modifiche e integrazioni<\/li>\n<li id=\"item1\">aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari cos\u00ec come disciplinato dai CCNLdelle categorie di appartenenza<\/li>\n<li id=\"item1\">permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie cos\u00ec come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza<\/li>\n<li id=\"item1\">assenza per malattia cos\u00ec come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza<\/li>\n<li id=\"item1\">richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10\/8\/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484\/1936 e successive modifiche e integrazioni<\/li>\n<li id=\"item1\">aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502\/92 e successive modifiche e integrazioni<\/li>\n<li id=\"item1\">aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29\/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384\/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502\/92 e successive modifiche e integrazioni<\/li>\n<li id=\"item1\">aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali cos\u00ec come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza<\/li>\n<li id=\"item1\" class=\"lastItem\">I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell&#8217;ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.<\/li>\n<\/ul>\n<p id=\"item1\">La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nei punti indicati del presente paragrafo.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">13. Un medico generico, anche libero professionista, non medico di medicina generale, come fa ad acquisire i crediti ECM, dal momento che la stragrande maggioranza dei convegni sono accreditati solo per precise specializzazioni o per medici di medicina generale?<\/h2>\n<p id=\"item1\">I professionisti sanitari privi di specializzazione possono acquisire i crediti formativi ECM consultando la banca dati pubblicata sul sito Agenas\/ECM cercando gli eventi rivolti all\u2019area interdisciplinare. Al momento, tuttavia, non \u00e8 vietato acquisire formazione in eventi riservati ad aree specialistiche.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">14. A chi spetter\u00e0 la certificazione dei crediti formativi per ciascun medico?<\/h2>\n<p id=\"item1\">La certificazione della formazione continua e dell\u2019aggiornamento, come confermato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 di pertinenza di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni. Per tale finalit\u00e0 \u00e8 stato istituito il CoGeAPS: si tratta dell\u2019organismo deputato alla gestione dell\u2019anagrafe nazionale dei crediti formativi, che avr\u00e0 il compito di trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni, i dati necessari affinch\u00e8 gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti acquisiti. In riferimento a ci\u00f2 \u00e8 stato attivato uno specifico progetto tra l\u2019Agenas\/Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed il CoGeAPS stesso.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">15. Corsi sponsorizzati: \u00e8 vero che tra gli ECM ottenuti in un anno c&#8217;\u00e8 una percentuale massima tollerata di ECM ottenuti da corsi sponsorizzati?<\/h2>\n<p id=\"item1\">In realt\u00e0, al momento, salvo diverse future precisazioni, il limite massimo , stabilito in 1\/3 dei crediti acquisibili nel triennio, \u00e8 da considerare in relazione alla modalit\u00e0: \u201creclutamento diretto\u201d da parte dello Sponsor.<\/p>\n<p id=\"item1\">Ogni professionista sponsorizzato deve trasmettere al Provider che gestisce il corso una copia dell\u2019invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l\u2019invito o l\u2019autorizzazione della propria Amministrazione a partecipare in virt\u00f9 dell\u2019invito da parte dello Sponsor. Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1\/3 dell\u2019intero ammontare di crediti del triennio, l\u2019eccedenza non verr\u00e0 considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">16. Sponsor: pu\u00f2 un&#8217;azienda farmaceutica sponsorizzare un evento ecm residenziale con reclutamento diretto?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Si ma solamente con reclutamento diretto e nel limite percentuale sopra indicato. Si rammenta in proposito che la pubblicit\u00e0 e le attivit\u00e0 promozionali non devono interferire n\u00e9 disturbare sotto qualsiasi forma l\u2019attivit\u00e0 ECM. \u00c8 vietata la pubblicit\u00e0 di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario nelle sedi di attivit\u00e0 ECM; \u00e8 invece consentito che attivit\u00e0 di pubblicit\u00e0 di farmaci, strumenti e dispositivi medici prodotti da aziende pubbliche e private possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate all\u2019ECM.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">17. Come si comporta un sanitario domiciliato per un lungo periodo all&#8217;estero che rimane iscritto all&#8217;ordine provinciale dei medici? \u00c8 obbligato a conseguire ECM? In quale paese? Se frequenta corsi solo nello stato dove al momento risiede, questi sono riconosciuti in toto o con limitazioni?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all\u2019estero per giustificati motivi (per esempio legge n. 26 dell\u201911 febbraio 1980) o per attivit\u00e0 lavorative svolte, sono esonerati dall\u2019obbligo ECM. Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facolt\u00e0 della fruizione dell\u2019esonero, data l\u2019impossibilit\u00e0 di frequentare i corsi. L\u2019esonero dall\u2019obbligo di acquisire i crediti \u00e8 valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l\u2019anno di validit\u00e0 per l\u2019esenzione dai crediti sar\u00e0 quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Eventuali crediti percepiti nell\u2019anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l\u2019anno successivo in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall\u2019operatore.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">18. Il sanitario che lavora e segue corsi di aggiornamento all\u2019estero, \u00e8 obbligato a conseguire ECM in Italia?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Gli operatori sanitari che operano all\u2019estero non hanno obbligo di acquisizione di crediti ECM in Italia.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">19. Sanzioni<\/h2>\n<p id=\"item1\">Le sanzioni avente carattere disciplinare, saranno previste dai rispettivi ordini professionali, in base alle direttive che verranno emanate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri<\/p>\n<h2 id=\"item1\">20. Accordo Stato &#8211; Regioni 19 Aprile 2012<\/h2>\n<p id=\"item1\">Pubblicato luned\u00ec 1 ottobre 2012 L&#8217;accordo Stato &#8211; Regioni disciplina il nuovo sistema di formazione continua in medicina. Il documento pu\u00f2 essere riassunto nei seguenti punti:<\/p>\n<p id=\"item1\">Linee guida per l&#8217;accreditamento dei Provider. Definiscono i requisiti necessari per ottenere l&#8217;accreditamento: dalle risorse finanziarie ed organizzative, alle procedure per il controllo di qualit\u00e0. Inoltre ogni anno il 10% dei Provider dovr\u00e0 essere ispezionato dall&#8217;Ente che lo ha accreditato.<\/p>\n<ul>\n<li id=\"item1\" class=\"firstItem\">Istituzione albo nazionale dei Provider. L&#8217;albo sar\u00e0 curato dalla Commissione Nazionale Ecm ed includer\u00e0 i Provider accreditati a livello nazionale, provinciale e regionale.<\/li>\n<li id=\"item1\">Crediti formativi relativi al triennio 2011-2013. I crediti richiesti sono 150, con un minimo di 25 ed un massimo di 75 per anno. Sar\u00e0 possibile farsi riconoscere fino ad un massimo di 45 crediti riportati nel triennio 2008-2010.<\/li>\n<li id=\"item1\">Regole per i corsi tenuti da Ordini e Collegi. Gli Ordini ed i Collegi oltre a ricoprire un ruolo chiave nella certificazione della formazione, avranno la possibilit\u00e0 di organizzare corsi non solo su argomenti &#8220;propri&#8221; come etica, deontologia, legislazione, ma anche su materie pi\u00f9 tecniche, con l&#8217;unica regola di non superare il 50% dell&#8217;offerta complessiva.<\/li>\n<li id=\"item1\">Regole per i liberi professionisti. Questa categoria avr\u00e0 diritto ad una maggiore flessibilit\u00e0 nell&#8217;acquisizione dei crediti annuali. Le modalit\u00e0 non sono specificate nel dettaglio, probabilmente saranno disciplinate dagli Ordini.<\/li>\n<li id=\"item1\">Obiettivi formativi. Gli obiettivi formativi si articolano in 29 aree suddivise in: obiettivi di sistema, rivolti a tutti i professionisti della sanit\u00e0 e finalizzati al miglioramento dell&#8217;appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attivit\u00e0 sanitarie; obiettivi di processo, con tematiche legate al miglioramento della qualit\u00e0 dei processi nella specifica area sanitaria in cui si opera; obiettivi tecnico-professionali finalizzati alla acquisizione di conoscenze e competenze proprie di ciascuna professione e disciplina.<\/li>\n<li id=\"item1\" class=\"lastItem\">Verifiche, controllo e monitoraggio della qualit\u00e0. Due gli organismi di controllo che vigileranno sulla politica formativa: il Comitato di Garanzia della Commissione Nazionale Ecm, Il documento sancisce definitivamente il passaggio dall\u2019accreditamento dei singoli eventi alla situazione attuale, che prevede quello dei Provider, introducendo alcuni importanti elementi di novit\u00e0 soprattutto sul ruolo rivestito da Ordini, Collegi ed Associazioni. Diversi sono i contenuti inclusi nel documento: le Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei Provider a livello nazionale e regionale; l\u2019istituzione dell\u2019Albo dei Provider; i crediti formativi richiesti per il triennio 2011-2013; le regole per i corsi tenuti da Ordini e Collegi; gli obiettivi formativi del programma ECM; il sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualit\u00e0 e le regole per i liberi professionisti.<\/li>\n<\/ul>\n<p id=\"item1\">Il testo integrale del documento pu\u00f2 essere consultato alla pagina: ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf<\/p>\n<p id=\"item1\">La Commissione nazionale nella seduta del 7 febbraio 2013 ha adottato la seguente determina: \u201cGli infermieri professionali, per il triennio in corso (2011\/2013), possono acquisire il 100% dei crediti formativi per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio.&#8221;<\/p>\n<p id=\"item1\">Per i professionisti sanitari del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30, di cui 15 obbligatori.<\/p>\n<p id=\"item1\">Dal triennio 2005-2007, il professionista, che ha acquisito 60 crediti formativi pu\u00f2 detrarli dal numero di crediti complessivo (150) relativo al successivo triennio (2008-2010) e acquisire 90 c.f. Tale misura consente di detrarre ulteriormente nel triennio in corso (2011-2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 c.f.<\/p>\n<p id=\"item1\">Chi non ha acquisito i crediti formativi sulla base delle indicazioni riportate, deve per ogni periodo, acquisire 150 crediti formativi.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">21. Crediti per il triennio 2011 \u2013 2013<\/h2>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<h2>ANNO<\/h2>\n<\/td>\n<td>\n<h2>CREDITI<\/h2>\n<\/td>\n<td>\n<h2>MINIMO<\/h2>\n<\/td>\n<td>\n<h2>MASSIMO<\/h2>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3>2011<\/h3>\n<\/td>\n<td>\n<h3>50 (*)<\/h3>\n<\/td>\n<td>\n<h3>25<\/h3>\n<\/td>\n<td>\n<h3>75<\/h3>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3>2012<\/h3>\n<\/td>\n<td>\n<h3>50 (*)<\/h3>\n<\/td>\n<td>\n<h3>25<\/h3>\n<\/td>\n<td>\n<h3>75<\/h3>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3>2013<\/h3>\n<\/td>\n<td>\n<h3>50 (*)<\/h3>\n<\/td>\n<td>\n<h3>25<\/h3>\n<\/td>\n<td>\n<h3>75<\/h3>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p id=\"item1\">La Commissione Nazionale ha previsto la possibilit\u00e0 di riportare fino ad un massimo di 45 crediti dal triennio precedente 2008-2010. Chi ha maturato 45 o pi\u00f9 crediti deve conseguirne solo 105; possono essere riportanti anche crediti in numero inferiore a 45: in tal caso i crediti da conseguire corrisponderanno alla differenza tra 150 e quelli riportati dal triennio precedente.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">22. Quali modalit\u00e0 di formazione permettono di maturare crediti ECM ?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Il nuovo accordo conferma le diverse modalit\u00e0 di formazione cos\u00ec come i criteri per l\u2019assegnazione dei crediti, definiti dai precedenti documenti: http:\/\/ape.agenas.it\/documenti\/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf<\/p>\n<h2 id=\"item1\">23. Modalit\u00e0 di formazione<\/h2>\n<ul>\n<li id=\"item1\" class=\"firstItem\">Formazione residenziale<\/li>\n<li id=\"item1\">Convegni, congressi, simposi, conferenze (oltre 200 partecipanti)<\/li>\n<li id=\"item1\">Workshop, seminari, corsi (anche all\u2019interno di congressi ecc.)<\/li>\n<li id=\"item1\">Formazione residenziale interattiva<\/li>\n<li id=\"item1\">Training individualizzato<\/li>\n<li id=\"item1\">Gruppi di miglioramento<\/li>\n<li id=\"item1\">Attivit\u00e0 di ricerca<\/li>\n<li id=\"item1\">Audit clinico e\/o assistenziale<\/li>\n<li id=\"item1\">Autoapprendimento senza tutoraggio<\/li>\n<li id=\"item1\">Autoapprendimento con tutoraggio<\/li>\n<li id=\"item1\" class=\"lastItem\">Docenza e tutoring<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"item1\">24. Chi \u00e8 il provider di formazione ECM e quali requisiti deve possedere ?<\/h2>\n<p id=\"item1\">L\u2019Accordo descrive i requisiti minimi richiesti per accreditare un soggetto organizzatore di eventi formativi, ovvero il Provider. Sono indicati i requisiti amministrativi, organizzativi e scientifici dell\u2019aspirante Provider, le risorse finanziarie e organizzative che deve dimostrare di avere, l\u2019indipendenza da interessi commerciali e le procedure per il controllo della qualit\u00e0 dell\u2019offerta formativa.<\/p>\n<p id=\"item1\">La scelta di definire criteri comuni risponde all\u2019obiettivo di assicurare omogeneit\u00e0 alla formazione continua del personale sanitario che opera e si muove su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p id=\"item1\">Ogni anno il 10% dei Provider dovr\u00e0 essere ispezionato dall\u2019Ente che lo ha accreditato (Commissione nazionale, regionale o provinciale) per verificare requisiti e qualit\u00e0.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">25. Quali aree di formazione sono incluse nel sistema ECM?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Sono 29 le aree in cui si articolano gli obiettivi formativi della formazione, che vanno a comporre il \u201cdossier formativo individuale\u201d di ciascun professionista, che dovr\u00e0 integrare obiettivi formativi di sistema (con tematiche di valore strategico aziendale), obiettivi formativi di processo (con tematiche legate al miglioramento della qualit\u00e0 dei processi nella specifica area sanitaria in cui si opera) e obiettivi formativi tecnico-professionali (rivolti all\u2019acquisizione di conoscenze e competenze nel settore di attivit\u00e0).<\/p>\n<p id=\"item1\">Indicati come di particolare rilievo per il SSN e i SSR le tematiche legate all\u2019umanizzazione delle cure e terapia del dolore e alla qualit\u00e0 dei sistemi e dei processi clinico-assistenziali.<\/p>\n<p id=\"item1\">Non potranno rientrare nel sistema ECM i corsi di formazione sulle medicine non convenzionali, che potranno essere oggetto di corsi soltanto se il programma prevede prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">26. Quali novit\u00e0 sono contenute nel documento in merito al ruolo di ordini, collegi ed associazioni?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le relative Federazioni rivestiranno un ruolo centrale nella certificazione della formazione svolta.<\/p>\n<p id=\"item1\">Per tale finalit\u00e0 \u00e8 operante il CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) deputato a gestire l\u2019anagrafe nazionale dei crediti ECM. Quest\u2019ultimo riceve le informazioni relative al conseguimento crediti ECM da parte dei Provider nazionali e regionali e in futuro render\u00e0 disponibili tali informazioni a Ordini, Collegi e Associazioni, affinch\u00e9 gli stessi possano certificare, al termine del triennio formativo (2011 \u2013 2013) i crediti acquisiti. La certificazione avverr\u00e0 con modalit\u00e0 che saranno comunicate dagli Ordini, Collegi e Associazioni ai propri iscritti. L\u2019Accordo riconosce, a differenza del passato, ad un ruolo decisivo nella formazione continua per Ordini, Collegi ad Associazioni in quanto la loro offerta formativa potr\u00e0 consentire ai professionisti formarsi su tematiche di particolare rilevanza tecnico professionali. Accanto alle materie \u201cproprie\u201d (etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione), il documento prevede la possibilit\u00e0 che Ordini e Collegi organizzino anche corsi su materie tecnico-professionali, ma in modo da non superare il 50% dell\u2019offerta complessiva.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">27. Quali novit\u00e0 per i liberi professionisti ?<\/h2>\n<p id=\"item1\">I liberi professionisti avranno una maggiore flessibilit\u00e0 nell\u2019acquisizione dei crediti annuali. Proprio per rispondere alle loro esigenze formative si \u00e8 data la possibilit\u00e0 ad Ordini, Collegi e Associazioni professionali di organizzare corsi su materie tecnico-professionali, che per\u00f2 non potranno avere sponsorizzazioni commerciali e dovranno essere gratuiti o a costo minimo.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">28. Possono essere acquisiti crediti ECM come docente ?<\/h2>\n<p id=\"item1\">I docenti\/relatori hanno diritto, previa richiesta all&#8217;organizzazione, a 2 crediti formativi per ogni ora di effettiva docenza in eventi o progetti formativi aziendali, entro il limite del 50% dei crediti da acquisire nel corso dell&#8217;anno solare.<\/p>\n<p id=\"item1\">Le frazioni orarie che danno diritto a crediti sono uguali o superiori a 30 minuti ( mezz\u2019ora di docenza\/relazione= 1 credito ECM). I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione;<\/p>\n<p id=\"item1\">Si fa presente che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in data 20 febbraio 2008, ha stabilito che in caso di contemporanea docenza di un\u2019ora di due docenti deve essere assegnato 1 credito per docente.<\/p>\n<p id=\"item1\">Tale misura \u00e8 relativa a quelle tipologie di formazione previste dal documento sui criteri per l\u2019assegnazione dei crediti alle attivit\u00e0 ECM: http:\/\/ape.agenas.it\/documenti\/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf &#8211; p.17. I docenti\/relatori non possono conseguire i crediti formativi in qualit\u00e0 di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attivit\u00e0 di docenza. I docenti o i tutor di un Corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">29. A chi spetta il computo dei crediti?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all\u2019Ordine competente che utilizzer\u00e0 al termine del triennio 2011 &#8211; 2013, i dati archiviati dal CO.GE.A.P.S.<\/p>\n<p id=\"item1\">Il sanitario pu\u00f2 verificare la propria situazione rispetto all\u2019obbligo formativo accedente al sezione dell\u2019Agenas denominata MYECM.<\/p>\n<p id=\"item1\">Il servizio MyECM mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale \u00e8 possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissionale Nazionale per la Formazione Continua.<\/p>\n<p id=\"item1\">Su myECM il professionista pu\u00f2:<\/p>\n<ul>\n<li id=\"item1\" class=\"firstItem\">verificare l\u2019ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo);<\/li>\n<li id=\"item1\">consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi;<\/li>\n<li id=\"item1\" class=\"lastItem\">consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento, filtrato in maniera automatica dal sistema sulla base delle discipline associate.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"item1\">30. Anche i nuovi iscritti hanno l\u2019obbligo di maturare crediti ECM?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all\u2019Albo professionale decorre dall\u2019anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell\u2019iscrizione all\u2019Albo stesso.<\/p>\n<p id=\"item1\">Se la data di iscrizione all\u2019Albo professionale non \u00e8 immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, \u00e8 comunque legittimo ritenere l\u2019obbligo formativo vigente dall\u2019anno successivo a quello di iscrizione.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">31. Quale obbligatoriet\u00e0 per il raggiungimento crediti ECM?<\/h2>\n<p id=\"item1\">A decorrere dal 2002, \u00e8 iniziata la fase a regime del Programma nazionale ECM che deve ritenersi obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.<\/p>\n<p id=\"item1\">A tal proposito il Piano sanitario 2003\/2005, approvato con Dpr 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l\u2019obbligatoriet\u00e0 della formazione continua per tutti i professionisti. Il DL 138\/2011 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n.148 del 14 settembre 2011 prevede all\u2019art. 3, comma 5, lett. b) : \u201cPrevisione dell\u2019obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell\u2019obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale \u00e8 sanzionato sulla base di quanto stabilito dall\u2019ordinamento professionale che dovr\u00e0 integrare tale previsione\u201d. Il citato Decreto Legge prevede altres\u00ec che \u201cgli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore\u201d dello stesso.<\/p>\n<p id=\"item1\">Al momento non vi sono, a questo riguardo, precise indicazioni; nel prossimo futuro la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, gli Ordini, i Collegi e le rispettive Federazioni, dovranno elaborare disposizioni ad hoc per regolamentare tale obbligo.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">32. Chi \u00e8 esonerato dall\u2019obbligo crediti ECM?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Nella circolare del Ministro della Salute del 5\/03\/02 N. DIRP 3\u00b0\/AG\/448, al comma 15, viene chiarito che \u00e8 esonerato dall&#8217;obbligo dell&#8217;ECM &#8211; per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza) &#8211; il personale sanitario che frequenta, in Italia o all&#8217;estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza:<\/p>\n<ul>\n<li id=\"item1\" class=\"firstItem\">corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;<\/li>\n<li id=\"item1\">corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93\/16\/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;<\/li>\n<li id=\"item1\">formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell\u2019art. 66 \u201cIdoneit\u00e0 all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di emergenza\u201d di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell\u2019accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;<\/li>\n<li id=\"item1\" class=\"lastItem\">corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell\u2019art. 1, comma 1, lettera d) \u201cPiano di interventi contro l\u2019Aids\u201d di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell\u20198 giugno 1990.<\/li>\n<\/ul>\n<p id=\"item1\">Sono esonerati, altres\u00ec, dall\u2019obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonch\u00e9 in materia di adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facolt\u00e0 della fruizione dell&#8217;esonero, data l&#8217;impossibilit\u00e0 di frequentare i corsi.<\/p>\n<p id=\"item1\">L&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di acquisire i crediti \u00e8 valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l&#8217;anno di validit\u00e0 per l&#8217;esenzione dai crediti sar\u00e0 quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l&#8217;astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l&#8217;esenzione dall&#8217;obbligo di acquisire i crediti sar\u00e0 valida esclusivamente per l&#8217;anno 2003, ossia per l&#8217;anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell&#8217;anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l&#8217;anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall&#8217;operatore per le tipologie indicate precedentemente.<\/p>\n<p id=\"item1\">Sono altres\u00ec esonerati, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 13 gennaio 2010, gli operatori sanitari che assumono incarichi di alta amministrazione di natura gestionale (a titolo esemplificativo Direttori generali dei Ministeri e delle Agenzie nazionali).<\/p>\n<p id=\"item1\">In tema di ESONERO segnaliamo che numerose novit\u00e0 sono state introdotte dalla DETERMINA DELLA CNFC DEL 17 luglio 2013 avente per oggetto: Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all\u2019estero, Autoapprendimento, Modalit\u00e0 di registrazione e Certificazione, che potr\u00e0 essere consultata presso il sito dell\u2019AGENAS (<a href=\"http:\/\/ape.agenas.it\/documenti\/Normativa\/NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013.pdf\">http:\/\/ape.agenas.it\/documenti\/Normativa\/NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013.pdf<\/a>)<\/p>\n<h2 id=\"item1\">33. Come vengono considerati i crediti ECM acquisiti dal medico da provider esteri mediante attivit\u00e0 FAD (autoapprendimento senza tutoraggio),ecc ? Possono essere certificati come crediti ECM? in caso positivo, quanto valgono secondo la normativa ECM vigente? Infine, quale ente dovrebbe accreditarli?<\/h2>\n<p id=\"item1\">In merito ai criteri per l&#8217;attribuzione dei crediti formativi acquisiti con la formazione individuale all&#8217;estero, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4 dicembre 2012, sulla base degli accordi Stato-Regioni del 1\u00b0 agosto 2007 e del 19 aprile 2012, ha stabilito che l\u2019Ordine\/Collegio\/Associazione professionale di riferimento acquisisce la documentazione del corso e, in base al numero delle ore di programma, rilascia l\u2019attestato ECM considerando il 50% dei crediti con l\u2019ipotesi di 1 credito per ora di formazione; se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite massimo di 50 crediti formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%.<\/p>\n<ul>\n<li id=\"item1\" class=\"firstItem\">Esempio 1: 50 ore di formazione all\u2019estero = 25 crediti ECM<\/li>\n<li>Esempio 2: 70 ore di formazione all\u2019estero = 25 crediti ECM<\/li>\n<li class=\"lastItem\">Esempio 3: 15 ore di formazione all\u2019estero = 7,5 crediti ECM<\/li>\n<\/ul>\n<p id=\"item1\">L\u2019Ordine\/Collegio\/Associazione professionale di riferimento, valutata la documentazione con esito positivo, provveder\u00e0 ad inserire tali attivit\u00e0 nel tracciato record da inviare alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e al COGEAPS (c.f.r. sito Agenas \u2013 Comunicati 16\/01\/2013 &#8211; Crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all\u2019estero).<\/p>\n<h2 id=\"item1\">34. Cosa succede se, per problemi di salute, non \u00e8 stato possibile acquisire crediti in un anno?<\/h2>\n<p id=\"item1\">In caso di gravi malattie di lunga durata gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali di riferimento possono decidere l\u2019esonero dall\u2019acquisizione dei crediti ECM tenendo in considerazione la documentazione prodotta dal professionista attestante la gravit\u00e0 della malattia stessa.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">35. Possono presenziare all&#8217;attivit\u00e0 formativa degli &#8220;auditori&#8221;?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Gli auditori possono presenziare all\u2019attivit\u00e0 formativa ma non ricevono i crediti. \u00c8 discrezione dell\u2019Organizzatore consentirne la presenza, secondo numeri e modalit\u00e0 tali da non compromettere l\u2019efficacia formativa dell\u2019evento per i discenti iscritti e partecipanti.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">36. \u00c8 possibile per un partecipante, assente per esigenze di servizio e\/o malattia, recuperare una lezione in una eventuale edizione dell\u2019evento successiva(riedizione)?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Si pu\u00f2 recuperare una lezione in edizioni successive purch\u00e9 l&#8217;assenza sia causata da motivi realmente importanti e nel rispetto delle seguenti condizioni: solo se i contenuti della lezione persa non sono propedeutici per affrontare le sessioni successive di corso e l&#8217;organizzatore si renda responsabile che quanto perso venga effettivamente recuperato dalla frequenza in una edizione successiva. Questo sotto la responsabilit\u00e0 del responsabile dell&#8217;evento formativo il quale dovr\u00e0 segnalare nella documentazione i cambiamenti avvenuti.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">37. Il responsabile scientifico pu\u00f2 ricevere i crediti come discente?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Non sono previsti crediti per il ruolo di responsabile scientifico; nel caso in cui il Responsabile scientifico svolga il ruolo di docente\/relatore\/tutor potr\u00e0 acquisire i crediti secondo i criteri definiti per questi ruoli. Il responsabile scientifico non pu\u00f2 ricevere i crediti partecipando all&#8217;evento in qualit\u00e0 di discente, perch\u00e9 si presuppone che chi progetta il corso conosca i contenuti e quindi abbia creato anche i post test dell\u2019evento.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">38. Nel caso di iscrizione ad altro ordine dopo un anno di cancellazione si gode dello stesso diritto di esenzione?<\/h2>\n<p id=\"item1\">Il debito formativo decorre dall&#8217;anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo o al Collegio di riferimento. Nel caso di iscrizione ad altro Ordine dopo un anno di cancellazione non si gode dell\u2019esenzione.<\/p>\n<h2 id=\"item1\">39. Triennio 2014-2016<\/h2>\n<p id=\"item1\">La Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 18 settembre ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2014-2016. Si rende noto che tale debito formativo pu\u00f2 variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale cos\u00ec come calcolato in base alla Determina della CNFC del 17 Luglio 2013*. Tale decisione \u00e8 stata approvata anche nel corso della riunione tra Ordini, Collegi, Associazioni maggiormente rappresentative del 23 ottobre 2013.<\/p>\n<p id=\"item1\">*<a href=\"http:\/\/ape.agenas.it\/documenti\/Normativa\/determina_17_07_2013.pdf\">http:\/\/ape.agenas.it\/documenti\/Normativa\/determina_17_07_2013.pdf<\/a><\/p>\n<h2 id=\"item1\">40. Per ulteriori quesiti si potr\u00e0 far riferimento al sito dell\u2019Agenas che di seguito riportiamo:<\/h2>\n<p id=\"item1\"><a href=\"http:\/\/ape.agenas.it\/professionisti\/professionisti-faq.aspx\">http:\/\/ape.agenas.it\/professionisti\/professionisti-faq.aspx<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Cos\u2019\u00e8 il sistema di educazione continua in medicina ? Il sistema ECM \u00e8 lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilit\u00e0 cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l&#8217;obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all&#8217;assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-69","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/69","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=69"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/69\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10266,"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/69\/revisions\/10266"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=69"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=69"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}