﻿{"id":11052,"date":"2026-10-15T11:05:05","date_gmt":"2026-10-15T09:05:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/?p=11052"},"modified":"2026-10-15T11:05:07","modified_gmt":"2026-10-15T09:05:07","slug":"decreto-15-settembre-2026-definizione-delle-misure-minime-uniformi-per-la-sicurezza-la-custodia-la-tracciabilita-e-la-gestione-dei-medicinali-contenenti-sostanze-stupefacenti-o-psicotrope-ad-uso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/?p=11052","title":{"rendered":"Decreto 15 settembre 2026 &#8211; Definizione delle misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilit\u00e0 e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, ad uso umano e veterinario, detenuti o utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25-9-2026 \u00e8 stato pubblicato il decreto indicato in oggetto (all.n.1), recante la definizione delle misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilit\u00e0 e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, a uso umano e veterinario, detenuti o utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private.<br>Tale disciplina \u00e8 finalizzata a prevenire furti, sottrazioni, manomissioni, frodi documentali, utilizzi impropri e diversioni dei medicinali dal circuito sanitario legale, assicurando la tracciabilit\u00e0 delle operazioni e l\u2019individuazione delle responsabilit\u00e0.<br>Tale decreto si applica, tra l\u2019altro, a: farmacie ospedaliere e territoriali; ospedali e case di cura pubbliche e private; unit\u00e0 operative ospedaliere e territoriali; servizi pubblici per le dipendenze; strutture penitenziarie; magazzini centralizzati delle aziende sanitarie; strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate che detengano o utilizzino medicinali stupefacenti o psicotropi.<br>Sono compresi i medicinali appartenenti alle sezioni A, B e C della Tabella dei medicinali allegata al d.P.R. n. 309\/1990. Il provvedimento in esame interviene principalmente sull\u2019organizzazione della struttura, sulla custodia, sulla movimentazione, sulla registrazione e sulla segnalazione delle anomalie. In particolare, nelle strutture prive di unit\u00e0 operativa di farmacia, il direttore<br>sanitario \u00e8 responsabile dell\u2019approvvigionamento, della ricezione, della custodia, della movimentazione interna, della giacenza e della vigilanza sulle unit\u00e0 operative.<br>Il direttore sanitario pu\u00f2 delegare tali funzioni a un medico, a un farmacista o a un medico veterinario. La delega deve essere: nominativa; riferita a singole attivit\u00e0; temporalmente definita; formalizzata secondo la procedura aziendale; tracciabile e conservata agli atti. Non sono efficaci deleghe generiche delle funzioni di vigilanza e custodia.<br>Il direttore o responsabile dell\u2019unit\u00e0 operativa deve assicurare l\u2019organizzazione complessiva della gestione dei medicinali assegnati, la corretta tenuta dei registri e l\u2019adozione delle eventuali misure correttive.<br>Tale responsabilit\u00e0 deve essere coordinata con gli altri incarichi previsti dalla procedura aziendale e non esclude la necessit\u00e0 di individuare nominativamente i soggetti incaricati della custodia materiale, della gestione delle chiavi e delle credenziali e del controllo delle giacenze. Il medico formalmente incaricato o delegato alla gestione dei medicinali stupefacenti \u00e8 tenuto a operare nel rispetto della procedura aziendale e dei compiti specificamente attribuiti.<br>In particolare, deve assicurare, per quanto di competenza: la corretta presa in carico dei medicinali; la tracciabilit\u00e0 dei prelievi e delle restituzioni; la verifica della documentazione; il rispetto delle modalit\u00e0 di accesso ai locali e ai dispositivi di custodia; la segnalazione tempestiva di anomalie, discrepanze o accessi non autorizzati; la corretta gestione del passaggio di consegne.<br>La responsabilit\u00e0 deve essere valutata in relazione alle funzioni effettivamente attribuite e ai poteri concretamente esercitabili, evitando sovrapposizioni o attribuzioni meramente formali.<br>Il professionista sanitario abilitato alla somministrazione deve verificare l\u2019integrit\u00e0 della confezione e del contenuto, registrare l\u2019operazione e segnalare immediatamente ogni anomalia ai responsabili individuati dalla procedura aziendale.<br>La documentazione clinica e la registrazione nel registro di carico e scarico devono risultare coerenti e tempestive, secondo la normativa vigente e le procedure della struttura.<br>I medicinali devono essere custoditi in locali o aree non accessibili al pubblico, separati dagli altri farmaci e collocati in cassaforte inamovibile, armadio blindato o stanza blindata, secondo i requisiti previsti dal decreto.<br>L\u2019accesso \u00e8 riservato esclusivamente al personale autorizzato e appositamente formato.<br>Il suddetto decreto prevede che i prelievi destinati alla somministrazione siano registrati nel registro di carico e scarico nei termini previsti. Ogni anomalia, manomissione, accesso non autorizzato, sospetta prescrizione o registrazione fraudolenta, furto, sottrazione o diversione deve essere comunicata immediatamente e comunque non oltre dodici ore al responsabile individuato ai<br>sensi del decreto. Resta fermo l\u2019obbligo di segnalare i fatti di reato agli uffici e ai comandi delle Forze di polizia competenti.<br>In presenza di una possibile anomalia, il medico deve evitare iniziative individuali non previste dalla procedura aziendale, assicurando tuttavia l\u2019immediata comunicazione ai responsabili e la conservazione delle informazioni utili alla<br>ricostruzione dei fatti.<br>L\u2019inosservanza delle procedure pu\u00f2 assumere rilievo nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di vigilanza e monitoraggio. Il decreto richiama inoltre la possibile rilevanza delle condotte omissive ai sensi dell\u2019art. 40, comma 2, del codice penale, in relazione alle disposizioni del d.P.R. n. 309\/1990 richiamate dal provvedimento in titolo. A tal proposito occorre precisare che la responsabilit\u00e0 del singolo medico non deriva automaticamente dalla mera appartenenza alla struttura o dalla qualifica posseduta, ma deve essere valutata considerando: l\u2019incarico ricoperto; i compiti formalmente attribuiti; l\u2019effettiva disponibilit\u00e0 di poteri organizzativi e di controllo; l\u2019eventuale delega ricevuta; la concreta partecipazione alla custodia o alla somministrazione; la conoscenza dell\u2019anomalia; la tempestivit\u00e0 della segnalazione; il rispetto delle procedure aziendali. \u00c8 pertanto essenziale che le strutture definiscano in modo chiaro le responsabilit\u00e0, evitando deleghe generiche, sovrapposizioni e attribuzioni non accompagnate dai necessari poteri operativi.<\/p>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/wp-content\/uploads\/DECRETO-15-settembre-2026.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Incorporamento di DECRETO 15 settembre 2026.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-ecb31f39-8273-4d97-8660-684bdd55562a\" href=\"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/wp-content\/uploads\/DECRETO-15-settembre-2026.pdf\">DECRETO 15 settembre 2026<\/a><a href=\"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/wp-content\/uploads\/DECRETO-15-settembre-2026.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-ecb31f39-8273-4d97-8660-684bdd55562a\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-11052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11052"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11052\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11054,"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11052\/revisions\/11054"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordinemedicicl.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}