Notizie

AVVISO FINALIZZATO A INDAGINE DI MERCATO AL FINE Dl ACQUISIRE PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID/CIE, MISURA 1.4.4. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DIVERSE DA COMUNI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE – MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, CODICE UNICO PROGETTO: H11F23000300006, CIG: 9272335.

Come da pubblicazione dei Bandi di Gara in Amministrazione Trasparente, si riporta in home page il bando di cui all’oggetto:

avviso richiesta preventivi SPID CIE MISURA 1.4.4 PA DIGITALE 2026

Scadenza presentazione preventivi:

22/09/2023 ore 12:00

 

decreto 18 luglio 2023 – Specifiche tecniche e modalità operative inerenti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria.

Si comunica per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28-7-2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze indicato in oggetto recante le specifiche tecniche e le modalità operative inerenti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria.

In particolare, modificando il DM 19 ottobre 2020, il  decreto  18  luglio 2023 elimina il riferimento al termine del 31 dicembre 2022 fino a cui i soggetti tenuti all’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS dovevano comunicare la volontà di adempiere agli obblighi di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015.

Si rileva che le modalità tecniche aggiornate per la trasmissione dei dati di cui sopra sono riportate nel documento A, allegato al presente decreto.

Tale documento descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi per prestazioni parzialmente o completamente non erogate al Sistema TS da parte delle strutture sanitarie\dei medici. Il decreto specifica che i soggetti coinvolti nella trasmissione dei dati, con le relative differenziazioni di cui all’Allegato A, sono tra gli altri, “gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri”.

Riguardo alle modalità di consultazione, il disciplinare tecnico aggiornato per la consultazione delle spese sanitarie, attraverso le funzionalità del Sistema TS, è riportato nel documento C, allegato al presente decreto.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto e i relativi allegati.

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RIPUBBLICAZIONE – AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 2021/2024

SI PUBBLICA AI SENSI DI LEGGE, BANDO DI AVVISO PUBBLICO INERENTE QUANTO IN OGGETTO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

https://www.ordinemedicicl.it/wp-content/uploads/BANDO-NOMINA-PRESIDENTE-COLLEGIO-REVISORE-CONTI-.pdf

MODELLO DI DOMANDA IN FORMATO PDF

MODELLO DI DOMANDA PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

TERMINE SCADENZA INVIO DOMANDE

11/08/2023 ORE 12.00

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AVVISO PUBBLICO per la partecipazione al percorso per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale MEST 2023-2024

AVVISO PUBBLICO 

per la partecipazione al percorso per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale

MEST 2023-2024

Il Direttore del Centro, in attuazione del DA 292/2023 del 05/04/2023, pubblicato nella GURS  n. 17 del 21/04/2023 emette il presente avviso di selezione pubblica per l’ammissione al percorso per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale MEST 2023-2024.

  1. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

Il percorso ha una durata di 300 ore complessive ed è articolato in 2 componenti, rappresentate dai seguenti corsi che verranno frequentati in successione:

Componente 1: Corso di Gestione delle Emergenze Urgenze Preospedaliere costituito da 95 ore di formazione interattiva in presenza e 60 di tirocinio pratico in ambulanza e nelle Centrali Operative – CO del Servizio di Urgenza-Emergenza Sanitaria – SUES 118;

Componente 2: Corso di Medicina Emergenza Sanitaria Territoriale costituito da 43 ore di formazione interattiva in presenza e 102 di tirocinio pratico in ambulanza e nelle CO del SEUS 118.

Entrambi i corsi hanno carattere intensivo. La formazione interattiva si terrà presso il CEFPAS.

Al termine di ciascuno dei due corsi i partecipanti saranno sottoposti ad una valutazione di “idoneità” o “non idoneità” effettuata mediante prova scritta e orale/pratica davanti ad una commissione esaminatrice nominata con provvedimento formale dal Direttore del CEFPAS. A ciascuna delle due prove saranno ammessi i partecipanti che non avranno superato il 10% di assenze sulle ore assegnate alle singole aree (didattica interattiva e tirocinio) e che avranno superato il test finale dei moduli interattivi di ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support, PTC- Prehospital Trauma Care Advanced e PALS – Pediatric Advanced Life Support. Le assenze dovranno comunque essere sempre giustificate.

I partecipanti che avranno completato la formazione interattiva della Componente 1 Gestione delle Emergenze Urgenze Preospedaliere e superato il test finale dei corsi/moduli interattivi di ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support, PTC Advanced – Prehospital Trauma Care e PALS – Pediatric Advanced Life Support, saranno ammessi a frequentare la Componente 2 Corso di Medicina Emergenza Sanitaria Territoriale

Qualora il partecipante, senza giustificato motivo, non completi il tirocinio entro i 3 (tre) mesi successivi al termine della formazione interattiva in presenza, di ciascuno dei due corsi, perderà il diritto di accedere alla prova finale.

Ai candidati che avranno superato positivamente le prove di esame del corso di Gestione delle Emergenze Urgenze Preospedaliere (Componente 1 del percorso), verrà rilasciato l’attestato di superamento del corso. Ai candidati che avranno superato favorevolmente le prove di esame del corso di Medicina Emergenza Sanitaria Territoriale (Componente 2 del percorso) verrà rilasciato l’attestato di idoneità all’esercizio di attività di Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dell’art. 96 del vigente A.C.N. per i M.M.G.

  1. REQUISITI DI AMMISSIONE

I requisiti di ammissione sono:

  • cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • residenza in Sicilia da almeno un anno;
  • laurea in Medicina e Chirurgia;
  • iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.

La formazione interattiva del percorso è incompatibile con la frequenza ad altri corsi di formazione e di specializzazione compreso il corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale.

  1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda redatta in carta semplice utilizzando l’apposito schema allegato “domanda di partecipazione”, debitamente datata e firmata dall’interessato, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, deve essere indirizzata al CEFPAS con la precisa indicazione dell’avviso cui l’aspirante intende partecipare, nei modi e nei termini previsti nel presente avviso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere firma autografa senza necessità di alcuna autentica.

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura.

Nella domanda, l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quanto segue:

  1. le proprie generalità (il cognome e il nome), la data ed il luogo di nascita, la residenza e domicilio (se diverso dalla residenza);
  2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
  3. di essere residente in Sicilia da almeno 1 anno;
  4. il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, con indicazione della data di conseguimento ed il relativo voto;
  5. il possesso dell’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ed il relativo numero di iscrizione;
  6. di non essere iscritto ad un corso di formazione o ad un corso di specializzazione universitaria in qualsiasi disciplina o al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale;
  7. di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui nei 24 mesi successivi dalla data di conseguimento dell’attestato finale della Componente 2 Corso di Medicina Emergenza Sanitaria Territoriale, non accettasse eventuali convenzioni nell’ambito dei servizi di emergenza sanitaria territoriale della provincia di residenza o di quelle limitrofe, sarà tenuto a corrispondere al CEFPAS la cifra di € 1.200,00 (milleduecento/00);
  8. di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui interrompesse senza giustificato motivo la frequenza del percorso formativo, sarà tenuto a corrispondere al CEFPAS la cifra di € 1.200,00 (milleduecento/00);
  9. la Centrale operativa del 118 presso la quale preferirebbe svolgere il tirocinio sui mezzi mobili medicalizzati tra le 4 della regione: Palermo-Trapani, Catania-Siracusa-Ragusa, Messina, Caltanissetta- Agrigento – Enna;
  10. la casella PEC personale presso la quale verrà inviata ogni eventuale comunicazione e un recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la PEC da cui è stata ricevuta la domanda.

Il CEFPAS non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni indipendenti dallo stesso Centro o da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda.

  1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate compilando il relativo modulo, secondo lo schema di cui all’Allegato 1 al presente avviso, a mezzo PEC (posta elettronica certificata) personale all’indirizzo: cefpas@legalmail.it

I file allegati non devono superare la dimensione complessiva di 15 MB. Ogni allegato non può superare la dimensione di 5 MB. Per allegati di dimensioni ingenti, può essere utile prendere accordi con l’Amministrazione destinataria anche a fronte del Principio di Leale Collaborazione. Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, privi di link (per esempio collegamenti a siti Internet o posta elettronica). Saranno accettati file preferibilmente in formato PDF e in casi particolari (meglio se a fronte di comunicazione telefonica preventiva), formati immagine JPG, TIFF, PNG. Saranno rifiutati i documenti trasmessi in formati diversi (DOC, XLS, PPT, ZIP, DWG, ODT, etc.).

Si chiede di alleggerire il più possibile gli allegati in fase di composizione: ad esempio, se non necessario, le immagini nei documenti saranno in B/N, ecc. Solo ove necessario i documenti allegati debbono essere firmati digitalmente. E’ gradita la presentazione di documenti in formato .pdf omologhi a quelli presentati con la firma digitale in quanto l’impegno per decriptare i documenti in formato .p7m non è irrilevante. Non dovranno essere inseriti, tra gli allegati, messaggi precedentemente inviati dal ricevente al mittente della PEC.

La domanda, debitamente firmata dal richiedente e scannerizzata, a pena esclusione, dovrà essere trasmessa unitamente alla ricevuta del versamento dei diritti di segreteria (come di seguito specificato) a mezzo PEC da un indirizzo personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente all’aspirante candidato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto, in un unico file in formato pdf. L’oggetto della PEC dovrà contenere, pena esclusione, la dicitura “COGNOME NOME- domanda corso MEST 2023-2024”

Tutti i candidati al percorso dovranno versare al CEFPAS la somma di € 50,00 (cinquanta/00), non rimborsabile, per diritti di segreteria, al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

  1. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15 giugno 2023.

Il CEFPAS si riserva di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande nel caso in cui, a completamento delle procedure di selezione, si abbia certezza di posti residui.

  1. DICHIARAZIONI E CONTROLLI SULLA VERIDICITA’

Non potranno essere oggetto di valutazione le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000.

Il CEFPAS effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, saranno applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

  1. AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI

Al percorso saranno ammessi 20 medici in regola con i requisiti richiesti e con il versamento dei diritti di segreteria, le istanze saranno accolte in ordine cronologico di arrivo. Agli ammessi sarà inviata formale conferma di partecipazione alla casella PEC personale indicata con le specifiche del percorso.

Il candidato si impegna a presentare, entro 5 giorni dalla comunicazione del CEFPAS, ogni certificazione/idoneità psicofisica o altra documentazione aggiuntiva che potrà essere richiesta per le attività connesse alla frequenza del corso, consapevole che, la mancata presentazione ovvero, nel caso specifico, la mancata idoneità, comporterà l’esclusione dal corso senza che nulla potrà essere richiesto/preteso dal partecipante.

  1. QUOTA DI ISCRIZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA

Non è prevista una quota di iscrizione in quanto il Percorso per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale è riservato ai medici che si impegneranno per i 24 mesi successivi dalla data di conseguimento dell’attestato finale della Componente 2, Corso di Medicina Emergenza Sanitaria Territoriale, ad accettare, senza indugio, eventuali convenzioni proposte dalla ASP nell’ambito dei servizi di emergenza sanitaria territoriale della provincia di appartenenza o in quelle limitrofe.

Nel caso di rifiuto a stipulare la convenzione sopra specificata e/o nel caso di interruzione, senza giustificato motivo, della frequenza del percorso formativo, il candidato dovrà corrispondere al CEFPAS la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) quale rimborso forfettario.

Al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione, i candidati al percorso sono tenuti comunque versare la somma di € 50,00 (cinquanta/00), non rimborsabile, per diritti di segreteria, mediante bonifico sul conto corrente della banca Intesa San Paolo, filiale di Caltanissetta, intestato al CEFPAS, IBAN IT36R0306916702100000046145, indicando la seguente causale: Diritti di segreteria corso MEST 2023-2024.

  1. ASSICURAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I medici ammessi dovranno stipulare una polizza assicurativa da esibire prima dell’inizio del corso per il rischio infortuni e per responsabilità civile per danni a terzi con copertura anche della colpa grave. Per l’espletamento del tirocinio sulle ambulanze, il partecipante dovrà farsi carico dell’acquisto dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di cui si fornirà l’elenco e le schede tecniche.

In relazione allo svolgimento delle ore di tirocinio pratico afferente al completamente dell’attività didattica interattiva del percorso, sarà necessario frequentare un corso di 4 ore dedicato alla formazione sulla sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. I partecipanti potranno inoltre essere sottoposti all’eventuale visita del meico competente per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio.

Il tirocinio si svolgerà sui mezzi mobili medicalizzati della SEUS Scpa e nelle quattro CO 118 della Regione.

Il tirocinio, sia della Componente 1 che della Componente 2 del percorso formativo cesserà automaticamente alla fine del percorso previsto, non darà diritto alla costituzione di alcun rapporto di lavoro e non comporterà alcun compenso.

  1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE/679/2016, i dati personali relativi ai candidati saranno trattati dal Centro esclusivamente per l’espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE/679/2016, conoscere i dati che lo riguardano, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché esercitare il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di che trattasi.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) del CEFPAS è l’Avv. Mauro Di Pace.

Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Angelo D’Antona

Per informazioni contattare:

D’Antona Angelo, tel. 0934 505132 – mail: dantona@cefpas.it

Lumia Antonella, tel. 0934 505140 – mail: lumia@cefpas.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”.

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 10-5- 2023 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

 

Articolo 3, commi 1 e 2 (Disposizioni riguardanti il sistema sanitario regionale Calabria)

I commi 1 e 2, dell’articolo 3, prevedono l’estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall’AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio. Si prevede inoltre che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (11 maggio 2023).

In particolare, il comma 1 dell’articolo 3 dispone una novella all’articolo 2, comma 1, del D.L. 169/2022 prevedendo l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2023    del     periodo      massimo      disposto    dalla     normativa     vigente      per l’applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria la cui scadenza era stata fissata inizialmente all’11 novembre 2022. La delimitazione del periodo di applicabilità della normativa rimane comunque necessaria,  considerata  la  straordinarietà  dell’intervento  a  sostegno  del  SSR Calabria. Si ricorda, al riguardo, che il richiamato articolo 2, comma 1, del DL. 169/2022, novellando l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, 150 (L. n. 181/2020) ha stabilito l’estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo ivi previsto – tra le disposizioni transitorie del decreto – per l’applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, originariamente previsto fino al raggiungimento degli obiettivi e, più puntualmente, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 150 (vale a dire 11 novembre 2020).

Inoltre,  con  riferimento  alle  misure  di  cui  all’articolo  1  comma  4  del  D.L.  n. 150/202010 che autorizza il Commissario ad acta nominato per la gestione commissariale del SSR Calabria ad avvalersi dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (AgeNaS), si prevede che gli effetti delle disposizioni di proroga operino limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 maggio 2023).

Si ricorda che a questo scopo, è stata prevista la possibilità che l’AgeNaS non solo possa avvalersi di personale comandato, nel limite di 12 unità, nei profili professionali attinenti ai settori dell’analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, ma anche, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, di personale con contratto di lavoro flessibile nel limite di

25 unità, mediante procedura selettiva. L’AgeNas ha attivato questa facoltà assunzionale temporanea di 25 unità con contratto di lavoro flessibile per attività di supporto al Commissario ad acta, avvalendosi – per il 2023 – solo di 6 contratti, risultando pertanto le risorse già previste a legislazione vigente sufficienti a coprire l’ulteriore proroga disposta fino al 31 dicembre 2023 dalla norma in esame.

Il comma 2 prevede inoltre, che i Commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del sopra citato DL 150/2020, decadono ove non confermati con le procedure di cui il medesimo articolo 2, entro 60 giorni della data entrata in vigore del presente decreto.

 Articolo 3, comma 6 (Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all’inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19)

L’articolo 3, comma 6, proroga dal 30 giugno 2023 al 1° ottobre 2023 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito – con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi – per molteplici categorie di soggetti.

La sospensione in esame decorre dal 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 7 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 – comma oggetto della novella di cui al presente comma 6.

Si ricorda che l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 è stato stabilito per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni nonché, a prescindere dall’età del soggetto, per specifiche categorie di lavoratori e per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie; come accennato, l’obbligo ha trovato applicazione in vari periodi temporali (poi conclusi) a seconda dell’ambito soggettivo degli interessati.

Si ricorda altresì che le sentenze nn. 14 e 15 del 1° dicembre 2022-9 febbraio 2023 della Corte costituzionale hanno dichiarato infondate (o, per alcuni aspetti, inammissibili) le questioni di legittimità costituzionale oggetto delle relative decisioni e concernenti alcuni dei profili della disciplina in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. La sentenza n. 16 del 1° dicembre 2022-9 febbraio 2023 della medesima Corte ha invece dichiarato inammissibile per un motivo di natura procedurale un’ulteriore questione, relativa ad un altro profilo della suddetta disciplina.

Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto è irrogata dal Ministero della Salute tramite l’ente pubblico economico Agenzia delle entrate- Riscossione, il quale vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Tali elenchi sono formati anche mediante l’acquisizione dei dati disponibili in base al Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti – assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale – vaccinati contro il COVID-19, nonché sui soggetti per i quali non risultano vaccinazioni (comunicate dal Ministero della salute al medesimo Sistema) e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dall’obbligo di vaccinazione.

Per la finalità in oggetto, sono autorizzati, con riferimento al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, il trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni – acquisite tramite l’Anagrafe nazionale vaccini ai sensi delle norme già vigenti relative alle vaccinazioni in oggetto – nonché il trattamento dei dati relativi agli esenti dall’obbligo acquisiti in base alle certificazioni in formato digitale.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, entro il quale può essere comunicata all’azienda sanitaria locale competente per territorio  l’eventuale  certificazione  relativa  al  differimento  o  all’esenzione dall’obbligo          vaccinale,         ovvero altra            ragione                        di         assoluta                        e          oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari dànno notizia all’Agenzia  delle  entrate-Riscossione  dell’avvenuta  presentazione  di  tale comunicazione.
L’azienda        sanitaria          locale    competente      per                         territorio trasmette all’Agenzia  delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio  di dieci  giorni  dalla  ricezione  della  suddetta  comunicazione  dei  destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi o viceversa  alla  mancanza  di  tali  presupposti.  L’Agenzia  delle  entrate- Riscossione,  nel  caso  in  cui  l’azienda  sanitaria  locale  competente  non confermi  l’insussistenza  dell’obbligo  vaccinale  (ovvero  l’impossibilità  di adempiervi),  provvede,  in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nella  L.  24 novembre 1981, n. 689, mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo; l’atto di avviso è notificato – secondo la procedura di  cui all’articolo  26 del  D.P.R. 29 settembre  1973, n.  602, e  successive modificazioni,                relativa alla                         cartella di            pagamento            nell’ambito           della riscossione delle imposte sul reddito – entro duecentosettanta giorni dalla trasmissione suddetta da parte dell’azienda sanitaria locale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme (di cui all’articolo 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive modificazioni) sulla riscossione relativa al recupero delle somme dovute all’INPS. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto, resta ferma la competenza del giudice di pace e l’avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio.

Le entrate derivanti dall’irrogazione della sanzione in esame sono versate, a cura dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, al fine della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali; la norma prevede, letteralmente, il successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale e cura; si ricorda che tale contabilità speciale è stata successivamente trasferita in capo all’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto della pandemia; riguardo alla contabilità speciale di tale Unità e alle norme concernenti la chiusura della medesima contabilità e la destinazione delle risorse residue.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

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Ultimo aggiornamento

11 Febbraio 2019, 15:51