Faq ECM

1. Cos’è il sistema di educazione continua in medicina ?

Il sistema ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.

Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva.

Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.

2. Cosa sono i crediti formativi ECM?

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accreditamento del 13 gennaio 2010– pag.7).

Il programma ECM prevede l’attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente, istituendo un programma definito per i cinque anni a partire dal 2002 fino al 2006; dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un totale di 150 crediti formativi.

2002: 10 crediti

2003: 20 crediti

2004: 30 crediti

2005: 30 crediti

2006: 30 crediti

2007: 30 crediti

In data 1° agosto 2007 l’accordo Stato–Regioni concernente il Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina, ha stabilito, tra l’altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall’anno 2004 fino all’anno 2007.

In data 5 novembre 2009 è stato siglato l’Accordo Stato–Regioni concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina”, nel quale viene confermato quanto segue: “La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 ( minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti.”

Anche Nell’Accordo Stato-Regioni siglato il 19 aprile 2012 è stato ulteriormente confermato quanto segue: “In considerazione del contesto generale e ritenendo comunque opportuno confermare il debito complessivo dei crediti a 150 per il triennio 2011-2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75) si prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti. Ossia, è stato ridotto il numero dei crediti che è possibile “riportare” dal triennio precedente.

3. Quanti crediti devono essere acquisiti nel triennio 2011-2013 dal professionista sanitario?

Per il triennio 2011-13 è stato confermato il debito complessivo di 150 crediti formativi (50 crediti annui – min. 25 max 75). E’ prevista la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente ( 2008-10) una quota di crediti stabilita in 45 crediti (cfr.: Accordo Stato-Regioni 19 Aprile 2012), a condizione che il professionista abbia pienamente ottemperato al debito formativo previsto per il trienno precedente di 150 c.f. oppure *90 c.f..

 * Dal triennio 2005-2007, il professionista, che ha acquisito 60 c. f., può detrarli dal numero di crediti complessivo (150) relativo al successivo triennio (2008-2010) e acquisire 90 c.f.. Tale misura consente di detrarre ulteriormente nel triennio in corso( 2011-2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 crediti formativi. Chi non ha acquisito i crediti formativi sulla base delle indicazioni riportate, deve per ogni periodo, acquisire 150 crediti formativi.

4. Per il triennio 2011-2013, anche il libero professionista è tenuto all’ obbligo formativo di150 crediti (50 crediti annui – min.25 max.75) ?

Può acquisire crediti formativi “flessibili” proprio in virtù della sua condizione di libero professionista (Accordo Stato-Regione 19 Aprile 2012). Le caratteristiche di tale “flessibilità” non sono state ulteriormente chiarite.

5. In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD – RES – FSC)?

In base ai “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010” – pag.6 – pag.15 – nota 4, per la tipologia 2 (res:convegni, congressi, simposi, conferenze), la tipologia 5 (fsc:gruppi di miglioramento), la tipologia 6 (fsc:ttività di ricerca),la tipologia 10 (docenza e tutoring) il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista sanitario (n.90 crediti formativi su 150). Mentre per la tipologia 8 e 9 (fad con o senza tutoraggio), il n. massimo dei crediti acquisibili dagli infermieri professionali non può eccedere complessivamente il 60% del monte dei crediti triennali ottenibili da ogni singolo infermiere professionale.

6. L’ attività di tutor riconosce crediti ECM?

L’ accordo Stato Regioni del 19.4.2012 ha stabilito che l’ attività di tutoraggio ( tutor pre e post laurea, tutor valutativo per l’ abilitazione, tutor in medicina generale e altre attività di Tutor svolta per corsi Universitari e/ o di specializzazione), regolarmente certificata, garantisce il riconoscimento di 4 crediti ECM/mese ( 1 credito ECM per ogni settimana di attività svolta) .

I crediti acquisiti per tale tipo di attività formativa svolta non possono superare il 50% dei crediti acquisiti nel triennio.

7. La pubblicazione di articoli scientifici in letteratura consente attribuzione crediti ecm?

La pubblicazione di articoli scientifici da diritto all’ attribuzione di crediti ECM secondo le seguenti modalità:

• Se l’articolo è pubblicato su una rivista indicizzata al primo nome ,tra gli autori , sono riconosciuti 3 crediti ECM ;

• Se l’ articolo è pubblicato su una rivista NON indicizzata al primo nome, tra gli autori, è riconosciuto 1 credito ECM ;

• In caso di pubblicazioni a stampa (libri-monografie etc) al primo nome, tra gli autori, sono riconosciuti 2 crediti ECM ; gli autori successivi al primo ricevono 1 Credito ECM.

8. Qual è la differenza tra sponsorizzazione di un evento ECM e reclutamento dei partecipanti?

Un evento formativo è sponsorizzato quando un Provider, per l’erogazione dell’ evento, si avvale di finanziamenti, risorse o servizi di un soggetto privato (Sponsor commerciale)in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.

Il rapporto deve essere regolato da contratto che deve essere disponibile (agli atti dell’evento) per i controlli da parte della CNFC. I limiti entro i quali lo Sponsor può pubblicizzare i propri prodotti in ambito ECM sono regolati nel “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’Accordo S/R del 5 Novembre 2009 p.to 3 pubblicità, sponsorizzazione, conflitto d’interessi pag.14-15”.

Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanità. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanità.

9. Cos’e’ il COGEAPS?

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina.

Il Co.Ge.A.P.S. nasce per essere lo strumento attuativo della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute che prevede la realizzazione di un progetto sperimentale per la gestione e certificazione dei crediti formativi ECM, l’istituzione di una anagrafe degli operatori sanitari e l’allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici. Il Co.Ge.A.P.S., in particolare, ha per oggetto:

  • la realizzazione di un progetto unitario e condiviso per la gestione e la certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti della salute sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM nell’ambito del progetto nazionale di Educazione Continua in Medicina;
  • la realizzazione di un sistema operativo unitario per la gestione e la certificazione dei crediti formativi;
  • la gestione operativa del sistema unitario in fase sperimentale e in fase applicativa in condizione di parità tra tutti i consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi;
  • la realizzazione di studi e di progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei consorziati ed a favore di questi ultimi in materia di ECM.

In particolare il progetto sperimentale prevede:

  • La gestione dell’anagrafe centralizzata che integrata con i sistemi locali dei singoli ordini professionali si ponga come unico compito quello di favorire una visione unica e globale dell’operatività senza eludere né togliere le competenze demandate legalmente a ciascun ordine professionale.
  • Il portale internet, un punto di riferimento non solo per gli operatori sanitari relativamente a funzionalità di anagrafica ed ECM ma vuole anche essere uno strumento per una migliore comunicazione istituzionale e professionale. Il portale costituisce, inoltre, un punto di accesso per l’erogazione dei servizi di anagrafica e di ECM poiché è un sistema predisposto per l’autenticazione e la profilazione degli utenti a garanzia delle Istituzioni di riferimento.

10. In che modo i crediti ECM possono essere ottenuti oggi dai medici di medicina generale?

I Medici di Medicina generale, attualmente, possono ottenere i crediti ECM attraverso gli eventi formativi residenziali (congressi, conferenze, seminari) e attraverso i corsi a distanza (FAD) accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), dalle Regioni o dalle Province autonome, come per tutti i professionisti medici. I crediti ECM erogati dai corsi FAD rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome sono riconosciuti solo per i professionisti che operano sul territorio dell’ente accreditante. Invece i crediti ECM erogati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) valgono su tutto il territorio nazionale.

11. Esiste un numero massimo di crediti ECM a distanza (FAD) che posso raccogliere per ogni anno?

No. Per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio non vi è un numero massimo di crediti acquisibili. Non esiste ad oggi una normativa nazionale o regionale che fissi limiti in percentuale ai crediti formativi utilizzando le diverse tipologie formative: residenziale, FAD, FSC. Ossia, al momento, un professionista ( ad eccezione degli infermieri che hanno una limitazione in tal senso) può decidere di formarsi in maniera Completamente Residenziale, oppure completamente A Distanza (FAD) o in modo misto.

12. Gravidanza ed esonero dal conseguimento crediti.

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni (L’unità mese è considerato il periodo di sospensione dell’attività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni.

Ad esempio il professionista sanitario che sospende l’attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all’esenzione di 4 crediti ECM), i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

  • congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs.n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNLdelle categorie di appartenenza
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nei punti indicati del presente paragrafo.

13. Un medico generico, anche libero professionista, non medico di medicina generale, come fa ad acquisire i crediti ECM, dal momento che la stragrande maggioranza dei convegni sono accreditati solo per precise specializzazioni o per medici di medicina generale?

I professionisti sanitari privi di specializzazione possono acquisire i crediti formativi ECM consultando la banca dati pubblicata sul sito Agenas/ECM cercando gli eventi rivolti all’area interdisciplinare. Al momento, tuttavia, non è vietato acquisire formazione in eventi riservati ad aree specialistiche.

14. A chi spetterà la certificazione dei crediti formativi per ciascun medico?

La certificazione della formazione continua e dell’aggiornamento, come confermato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, è un’attività di pertinenza di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni. Per tale finalità è stato istituito il CoGeAPS: si tratta dell’organismo deputato alla gestione dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, che avrà il compito di trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni, i dati necessari affinchè gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti acquisiti. In riferimento a ciò è stato attivato uno specifico progetto tra l’Agenas/Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed il CoGeAPS stesso.

15. Corsi sponsorizzati: è vero che tra gli ECM ottenuti in un anno c’è una percentuale massima tollerata di ECM ottenuti da corsi sponsorizzati?

In realtà, al momento, salvo diverse future precisazioni, il limite massimo , stabilito in 1/3 dei crediti acquisibili nel triennio, è da considerare in relazione alla modalità: “reclutamento diretto” da parte dello Sponsor.

Ogni professionista sponsorizzato deve trasmettere al Provider che gestisce il corso una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito o l’autorizzazione della propria Amministrazione a partecipare in virtù dell’invito da parte dello Sponsor. Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio, l’eccedenza non verrà considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.

16. Sponsor: può un’azienda farmaceutica sponsorizzare un evento ecm residenziale con reclutamento diretto?

Si ma solamente con reclutamento diretto e nel limite percentuale sopra indicato. Si rammenta in proposito che la pubblicità e le attività promozionali non devono interferire né disturbare sotto qualsiasi forma l’attività ECM. È vietata la pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario nelle sedi di attività ECM; è invece consentito che attività di pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi medici prodotti da aziende pubbliche e private possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate all’ECM.

17. Come si comporta un sanitario domiciliato per un lungo periodo all’estero che rimane iscritto all’ordine provinciale dei medici? È obbligato a conseguire ECM? In quale paese? Se frequenta corsi solo nello stato dove al momento risiede, questi sono riconosciuti in toto o con limitazioni?

Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio legge n. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo ECM. Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi. L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore.

18. Il sanitario che lavora e segue corsi di aggiornamento all’estero, è obbligato a conseguire ECM in Italia?

Gli operatori sanitari che operano all’estero non hanno obbligo di acquisizione di crediti ECM in Italia.

19. Sanzioni

Le sanzioni avente carattere disciplinare, saranno previste dai rispettivi ordini professionali, in base alle direttive che verranno emanate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

20. Accordo Stato – Regioni 19 Aprile 2012

Pubblicato lunedì 1 ottobre 2012 L’accordo Stato – Regioni disciplina il nuovo sistema di formazione continua in medicina. Il documento può essere riassunto nei seguenti punti:

Linee guida per l’accreditamento dei Provider. Definiscono i requisiti necessari per ottenere l’accreditamento: dalle risorse finanziarie ed organizzative, alle procedure per il controllo di qualità. Inoltre ogni anno il 10% dei Provider dovrà essere ispezionato dall’Ente che lo ha accreditato.

  • Istituzione albo nazionale dei Provider. L’albo sarà curato dalla Commissione Nazionale Ecm ed includerà i Provider accreditati a livello nazionale, provinciale e regionale.
  • Crediti formativi relativi al triennio 2011-2013. I crediti richiesti sono 150, con un minimo di 25 ed un massimo di 75 per anno. Sarà possibile farsi riconoscere fino ad un massimo di 45 crediti riportati nel triennio 2008-2010.
  • Regole per i corsi tenuti da Ordini e Collegi. Gli Ordini ed i Collegi oltre a ricoprire un ruolo chiave nella certificazione della formazione, avranno la possibilità di organizzare corsi non solo su argomenti “propri” come etica, deontologia, legislazione, ma anche su materie più tecniche, con l’unica regola di non superare il 50% dell’offerta complessiva.
  • Regole per i liberi professionisti. Questa categoria avrà diritto ad una maggiore flessibilità nell’acquisizione dei crediti annuali. Le modalità non sono specificate nel dettaglio, probabilmente saranno disciplinate dagli Ordini.
  • Obiettivi formativi. Gli obiettivi formativi si articolano in 29 aree suddivise in: obiettivi di sistema, rivolti a tutti i professionisti della sanità e finalizzati al miglioramento dell’appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie; obiettivi di processo, con tematiche legate al miglioramento della qualità dei processi nella specifica area sanitaria in cui si opera; obiettivi tecnico-professionali finalizzati alla acquisizione di conoscenze e competenze proprie di ciascuna professione e disciplina.
  • Verifiche, controllo e monitoraggio della qualità. Due gli organismi di controllo che vigileranno sulla politica formativa: il Comitato di Garanzia della Commissione Nazionale Ecm, Il documento sancisce definitivamente il passaggio dall’accreditamento dei singoli eventi alla situazione attuale, che prevede quello dei Provider, introducendo alcuni importanti elementi di novità soprattutto sul ruolo rivestito da Ordini, Collegi ed Associazioni. Diversi sono i contenuti inclusi nel documento: le Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei Provider a livello nazionale e regionale; l’istituzione dell’Albo dei Provider; i crediti formativi richiesti per il triennio 2011-2013; le regole per i corsi tenuti da Ordini e Collegi; gli obiettivi formativi del programma ECM; il sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità e le regole per i liberi professionisti.

Il testo integrale del documento può essere consultato alla pagina: ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf

La Commissione nazionale nella seduta del 7 febbraio 2013 ha adottato la seguente determina: “Gli infermieri professionali, per il triennio in corso (2011/2013), possono acquisire il 100% dei crediti formativi per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio.”

Per i professionisti sanitari del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30, di cui 15 obbligatori.

Dal triennio 2005-2007, il professionista, che ha acquisito 60 crediti formativi può detrarli dal numero di crediti complessivo (150) relativo al successivo triennio (2008-2010) e acquisire 90 c.f. Tale misura consente di detrarre ulteriormente nel triennio in corso (2011-2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 c.f.

Chi non ha acquisito i crediti formativi sulla base delle indicazioni riportate, deve per ogni periodo, acquisire 150 crediti formativi.

21. Crediti per il triennio 2011 – 2013

ANNO

CREDITI

MINIMO

MASSIMO

2011

50 (*)

25

75

2012

50 (*)

25

75

2013

50 (*)

25

75

La Commissione Nazionale ha previsto la possibilità di riportare fino ad un massimo di 45 crediti dal triennio precedente 2008-2010. Chi ha maturato 45 o più crediti deve conseguirne solo 105; possono essere riportanti anche crediti in numero inferiore a 45: in tal caso i crediti da conseguire corrisponderanno alla differenza tra 150 e quelli riportati dal triennio precedente.

22. Quali modalità di formazione permettono di maturare crediti ECM ?

Il nuovo accordo conferma le diverse modalità di formazione così come i criteri per l’assegnazione dei crediti, definiti dai precedenti documenti: http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf

23. Modalità di formazione

  • Formazione residenziale
  • Convegni, congressi, simposi, conferenze (oltre 200 partecipanti)
  • Workshop, seminari, corsi (anche all’interno di congressi ecc.)
  • Formazione residenziale interattiva
  • Training individualizzato
  • Gruppi di miglioramento
  • Attività di ricerca
  • Audit clinico e/o assistenziale
  • Autoapprendimento senza tutoraggio
  • Autoapprendimento con tutoraggio
  • Docenza e tutoring

24. Chi è il provider di formazione ECM e quali requisiti deve possedere ?

L’Accordo descrive i requisiti minimi richiesti per accreditare un soggetto organizzatore di eventi formativi, ovvero il Provider. Sono indicati i requisiti amministrativi, organizzativi e scientifici dell’aspirante Provider, le risorse finanziarie e organizzative che deve dimostrare di avere, l’indipendenza da interessi commerciali e le procedure per il controllo della qualità dell’offerta formativa.

La scelta di definire criteri comuni risponde all’obiettivo di assicurare omogeneità alla formazione continua del personale sanitario che opera e si muove su tutto il territorio nazionale.

Ogni anno il 10% dei Provider dovrà essere ispezionato dall’Ente che lo ha accreditato (Commissione nazionale, regionale o provinciale) per verificare requisiti e qualità.

25. Quali aree di formazione sono incluse nel sistema ECM?

Sono 29 le aree in cui si articolano gli obiettivi formativi della formazione, che vanno a comporre il “dossier formativo individuale” di ciascun professionista, che dovrà integrare obiettivi formativi di sistema (con tematiche di valore strategico aziendale), obiettivi formativi di processo (con tematiche legate al miglioramento della qualità dei processi nella specifica area sanitaria in cui si opera) e obiettivi formativi tecnico-professionali (rivolti all’acquisizione di conoscenze e competenze nel settore di attività).

Indicati come di particolare rilievo per il SSN e i SSR le tematiche legate all’umanizzazione delle cure e terapia del dolore e alla qualità dei sistemi e dei processi clinico-assistenziali.

Non potranno rientrare nel sistema ECM i corsi di formazione sulle medicine non convenzionali, che potranno essere oggetto di corsi soltanto se il programma prevede prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale.

26. Quali novità sono contenute nel documento in merito al ruolo di ordini, collegi ed associazioni?

Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le relative Federazioni rivestiranno un ruolo centrale nella certificazione della formazione svolta.

Per tale finalità è operante il CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) deputato a gestire l’anagrafe nazionale dei crediti ECM. Quest’ultimo riceve le informazioni relative al conseguimento crediti ECM da parte dei Provider nazionali e regionali e in futuro renderà disponibili tali informazioni a Ordini, Collegi e Associazioni, affinché gli stessi possano certificare, al termine del triennio formativo (2011 – 2013) i crediti acquisiti. La certificazione avverrà con modalità che saranno comunicate dagli Ordini, Collegi e Associazioni ai propri iscritti. L’Accordo riconosce, a differenza del passato, ad un ruolo decisivo nella formazione continua per Ordini, Collegi ad Associazioni in quanto la loro offerta formativa potrà consentire ai professionisti formarsi su tematiche di particolare rilevanza tecnico professionali. Accanto alle materie “proprie” (etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione), il documento prevede la possibilità che Ordini e Collegi organizzino anche corsi su materie tecnico-professionali, ma in modo da non superare il 50% dell’offerta complessiva.

27. Quali novità per i liberi professionisti ?

I liberi professionisti avranno una maggiore flessibilità nell’acquisizione dei crediti annuali. Proprio per rispondere alle loro esigenze formative si è data la possibilità ad Ordini, Collegi e Associazioni professionali di organizzare corsi su materie tecnico-professionali, che però non potranno avere sponsorizzazioni commerciali e dovranno essere gratuiti o a costo minimo.

28. Possono essere acquisiti crediti ECM come docente ?

I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all’organizzazione, a 2 crediti formativi per ogni ora di effettiva docenza in eventi o progetti formativi aziendali, entro il limite del 50% dei crediti da acquisire nel corso dell’anno solare.

Le frazioni orarie che danno diritto a crediti sono uguali o superiori a 30 minuti ( mezz’ora di docenza/relazione= 1 credito ECM). I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione;

Si fa presente che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in data 20 febbraio 2008, ha stabilito che in caso di contemporanea docenza di un’ora di due docenti deve essere assegnato 1 credito per docente.

Tale misura è relativa a quelle tipologie di formazione previste dal documento sui criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM: http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_assegnazione_crediti_e_fsc.pdf – p.17. I docenti/relatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza. I docenti o i tutor di un Corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM.

29. A chi spetta il computo dei crediti?

Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all’Ordine competente che utilizzerà al termine del triennio 2011 – 2013, i dati archiviati dal CO.GE.A.P.S.

Il sanitario può verificare la propria situazione rispetto all’obbligo formativo accedente al sezione dell’Agenas denominata MYECM.

Il servizio MyECM mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissionale Nazionale per la Formazione Continua.

Su myECM il professionista può:

  • verificare l’ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo);
  • consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi;
  • consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento, filtrato in maniera automatica dal sistema sulla base delle discipline associate.

30. Anche i nuovi iscritti hanno l’obbligo di maturare crediti ECM?

Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.

Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.

31. Quale obbligatorietà per il raggiungimento crediti ECM?

A decorrere dal 2002, è iniziata la fase a regime del Programma nazionale ECM che deve ritenersi obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.

A tal proposito il Piano sanitario 2003/2005, approvato con Dpr 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti. Il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n.148 del 14 settembre 2011 prevede all’art. 3, comma 5, lett. b) : “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”. Il citato Decreto Legge prevede altresì che “gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore” dello stesso.

Al momento non vi sono, a questo riguardo, precise indicazioni; nel prossimo futuro la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, gli Ordini, i Collegi e le rispettive Federazioni, dovranno elaborare disposizioni ad hoc per regolamentare tale obbligo.

32. Chi è esonerato dall’obbligo crediti ECM?

Nella circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP 3°/AG/448, al comma 15, viene chiarito che è esonerato dall’obbligo dell’ECM – per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza) – il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza:

  • corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
  • corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’Aids” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990.

Sono esonerati, altresì, dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi.

L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2003, ossia per l’anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per le tipologie indicate precedentemente.

Sono altresì esonerati, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 13 gennaio 2010, gli operatori sanitari che assumono incarichi di alta amministrazione di natura gestionale (a titolo esemplificativo Direttori generali dei Ministeri e delle Agenzie nazionali).

In tema di ESONERO segnaliamo che numerose novità sono state introdotte dalla DETERMINA DELLA CNFC DEL 17 luglio 2013 avente per oggetto: Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione, che potrà essere consultata presso il sito dell’AGENAS (http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013.pdf)

33. Come vengono considerati i crediti ECM acquisiti dal medico da provider esteri mediante attività FAD (autoapprendimento senza tutoraggio),ecc ? Possono essere certificati come crediti ECM? in caso positivo, quanto valgono secondo la normativa ECM vigente? Infine, quale ente dovrebbe accreditarli?

In merito ai criteri per l’attribuzione dei crediti formativi acquisiti con la formazione individuale all’estero, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4 dicembre 2012, sulla base degli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e del 19 aprile 2012, ha stabilito che l’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento acquisisce la documentazione del corso e, in base al numero delle ore di programma, rilascia l’attestato ECM considerando il 50% dei crediti con l’ipotesi di 1 credito per ora di formazione; se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite massimo di 50 crediti formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%.

  • Esempio 1: 50 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
  • Esempio 2: 70 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
  • Esempio 3: 15 ore di formazione all’estero = 7,5 crediti ECM

L’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento, valutata la documentazione con esito positivo, provvederà ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e al COGEAPS (c.f.r. sito Agenas – Comunicati 16/01/2013 – Crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero).

34. Cosa succede se, per problemi di salute, non è stato possibile acquisire crediti in un anno?

In caso di gravi malattie di lunga durata gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali di riferimento possono decidere l’esonero dall’acquisizione dei crediti ECM tenendo in considerazione la documentazione prodotta dal professionista attestante la gravità della malattia stessa.

35. Possono presenziare all’attività formativa degli “auditori”?

Gli auditori possono presenziare all’attività formativa ma non ricevono i crediti. È discrezione dell’Organizzatore consentirne la presenza, secondo numeri e modalità tali da non compromettere l’efficacia formativa dell’evento per i discenti iscritti e partecipanti.

36. È possibile per un partecipante, assente per esigenze di servizio e/o malattia, recuperare una lezione in una eventuale edizione dell’evento successiva(riedizione)?

Si può recuperare una lezione in edizioni successive purché l’assenza sia causata da motivi realmente importanti e nel rispetto delle seguenti condizioni: solo se i contenuti della lezione persa non sono propedeutici per affrontare le sessioni successive di corso e l’organizzatore si renda responsabile che quanto perso venga effettivamente recuperato dalla frequenza in una edizione successiva. Questo sotto la responsabilità del responsabile dell’evento formativo il quale dovrà segnalare nella documentazione i cambiamenti avvenuti.

37. Il responsabile scientifico può ricevere i crediti come discente?

Non sono previsti crediti per il ruolo di responsabile scientifico; nel caso in cui il Responsabile scientifico svolga il ruolo di docente/relatore/tutor potrà acquisire i crediti secondo i criteri definiti per questi ruoli. Il responsabile scientifico non può ricevere i crediti partecipando all’evento in qualità di discente, perché si presuppone che chi progetta il corso conosca i contenuti e quindi abbia creato anche i post test dell’evento.

38. Nel caso di iscrizione ad altro ordine dopo un anno di cancellazione si gode dello stesso diritto di esenzione?

Il debito formativo decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo o al Collegio di riferimento. Nel caso di iscrizione ad altro Ordine dopo un anno di cancellazione non si gode dell’esenzione.

39. Triennio 2014-2016

La Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 18 settembre ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2014-2016. Si rende noto che tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale così come calcolato in base alla Determina della CNFC del 17 Luglio 2013*. Tale decisione è stata approvata anche nel corso della riunione tra Ordini, Collegi, Associazioni maggiormente rappresentative del 23 ottobre 2013.

*http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/determina_17_07_2013.pdf

40. Per ulteriori quesiti si potrà far riferimento al sito dell’Agenas che di seguito riportiamo:

http://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx

Ultimo aggiornamento

5 Febbraio 2019, 21:02