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AVVISO PUBBLICO per la partecipazione al percorso per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale MEST 2023-2024

AVVISO PUBBLICO 

per la partecipazione al percorso per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale

MEST 2023-2024

Il Direttore del Centro, in attuazione del DA 292/2023 del 05/04/2023, pubblicato nella GURS  n. 17 del 21/04/2023 emette il presente avviso di selezione pubblica per l’ammissione al percorso per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale MEST 2023-2024.

  1. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

Il percorso ha una durata di 300 ore complessive ed è articolato in 2 componenti, rappresentate dai seguenti corsi che verranno frequentati in successione:

Componente 1: Corso di Gestione delle Emergenze Urgenze Preospedaliere costituito da 95 ore di formazione interattiva in presenza e 60 di tirocinio pratico in ambulanza e nelle Centrali Operative – CO del Servizio di Urgenza-Emergenza Sanitaria – SUES 118;

Componente 2: Corso di Medicina Emergenza Sanitaria Territoriale costituito da 43 ore di formazione interattiva in presenza e 102 di tirocinio pratico in ambulanza e nelle CO del SEUS 118.

Entrambi i corsi hanno carattere intensivo. La formazione interattiva si terrà presso il CEFPAS.

Al termine di ciascuno dei due corsi i partecipanti saranno sottoposti ad una valutazione di “idoneità” o “non idoneità” effettuata mediante prova scritta e orale/pratica davanti ad una commissione esaminatrice nominata con provvedimento formale dal Direttore del CEFPAS. A ciascuna delle due prove saranno ammessi i partecipanti che non avranno superato il 10% di assenze sulle ore assegnate alle singole aree (didattica interattiva e tirocinio) e che avranno superato il test finale dei moduli interattivi di ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support, PTC- Prehospital Trauma Care Advanced e PALS – Pediatric Advanced Life Support. Le assenze dovranno comunque essere sempre giustificate.

I partecipanti che avranno completato la formazione interattiva della Componente 1 Gestione delle Emergenze Urgenze Preospedaliere e superato il test finale dei corsi/moduli interattivi di ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support, PTC Advanced – Prehospital Trauma Care e PALS – Pediatric Advanced Life Support, saranno ammessi a frequentare la Componente 2 Corso di Medicina Emergenza Sanitaria Territoriale

Qualora il partecipante, senza giustificato motivo, non completi il tirocinio entro i 3 (tre) mesi successivi al termine della formazione interattiva in presenza, di ciascuno dei due corsi, perderà il diritto di accedere alla prova finale.

Ai candidati che avranno superato positivamente le prove di esame del corso di Gestione delle Emergenze Urgenze Preospedaliere (Componente 1 del percorso), verrà rilasciato l’attestato di superamento del corso. Ai candidati che avranno superato favorevolmente le prove di esame del corso di Medicina Emergenza Sanitaria Territoriale (Componente 2 del percorso) verrà rilasciato l’attestato di idoneità all’esercizio di attività di Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dell’art. 96 del vigente A.C.N. per i M.M.G.

  1. REQUISITI DI AMMISSIONE

I requisiti di ammissione sono:

  • cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • residenza in Sicilia da almeno un anno;
  • laurea in Medicina e Chirurgia;
  • iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.

La formazione interattiva del percorso è incompatibile con la frequenza ad altri corsi di formazione e di specializzazione compreso il corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale.

  1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda redatta in carta semplice utilizzando l’apposito schema allegato “domanda di partecipazione”, debitamente datata e firmata dall’interessato, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, deve essere indirizzata al CEFPAS con la precisa indicazione dell’avviso cui l’aspirante intende partecipare, nei modi e nei termini previsti nel presente avviso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere firma autografa senza necessità di alcuna autentica.

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura.

Nella domanda, l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quanto segue:

  1. le proprie generalità (il cognome e il nome), la data ed il luogo di nascita, la residenza e domicilio (se diverso dalla residenza);
  2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
  3. di essere residente in Sicilia da almeno 1 anno;
  4. il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, con indicazione della data di conseguimento ed il relativo voto;
  5. il possesso dell’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ed il relativo numero di iscrizione;
  6. di non essere iscritto ad un corso di formazione o ad un corso di specializzazione universitaria in qualsiasi disciplina o al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale;
  7. di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui nei 24 mesi successivi dalla data di conseguimento dell’attestato finale della Componente 2 Corso di Medicina Emergenza Sanitaria Territoriale, non accettasse eventuali convenzioni nell’ambito dei servizi di emergenza sanitaria territoriale della provincia di residenza o di quelle limitrofe, sarà tenuto a corrispondere al CEFPAS la cifra di € 1.200,00 (milleduecento/00);
  8. di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui interrompesse senza giustificato motivo la frequenza del percorso formativo, sarà tenuto a corrispondere al CEFPAS la cifra di € 1.200,00 (milleduecento/00);
  9. la Centrale operativa del 118 presso la quale preferirebbe svolgere il tirocinio sui mezzi mobili medicalizzati tra le 4 della regione: Palermo-Trapani, Catania-Siracusa-Ragusa, Messina, Caltanissetta- Agrigento – Enna;
  10. la casella PEC personale presso la quale verrà inviata ogni eventuale comunicazione e un recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la PEC da cui è stata ricevuta la domanda.

Il CEFPAS non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni indipendenti dallo stesso Centro o da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda.

  1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate compilando il relativo modulo, secondo lo schema di cui all’Allegato 1 al presente avviso, a mezzo PEC (posta elettronica certificata) personale all’indirizzo: cefpas@legalmail.it

I file allegati non devono superare la dimensione complessiva di 15 MB. Ogni allegato non può superare la dimensione di 5 MB. Per allegati di dimensioni ingenti, può essere utile prendere accordi con l’Amministrazione destinataria anche a fronte del Principio di Leale Collaborazione. Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, privi di link (per esempio collegamenti a siti Internet o posta elettronica). Saranno accettati file preferibilmente in formato PDF e in casi particolari (meglio se a fronte di comunicazione telefonica preventiva), formati immagine JPG, TIFF, PNG. Saranno rifiutati i documenti trasmessi in formati diversi (DOC, XLS, PPT, ZIP, DWG, ODT, etc.).

Si chiede di alleggerire il più possibile gli allegati in fase di composizione: ad esempio, se non necessario, le immagini nei documenti saranno in B/N, ecc. Solo ove necessario i documenti allegati debbono essere firmati digitalmente. E’ gradita la presentazione di documenti in formato .pdf omologhi a quelli presentati con la firma digitale in quanto l’impegno per decriptare i documenti in formato .p7m non è irrilevante. Non dovranno essere inseriti, tra gli allegati, messaggi precedentemente inviati dal ricevente al mittente della PEC.

La domanda, debitamente firmata dal richiedente e scannerizzata, a pena esclusione, dovrà essere trasmessa unitamente alla ricevuta del versamento dei diritti di segreteria (come di seguito specificato) a mezzo PEC da un indirizzo personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente all’aspirante candidato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto, in un unico file in formato pdf. L’oggetto della PEC dovrà contenere, pena esclusione, la dicitura “COGNOME NOME- domanda corso MEST 2023-2024”

Tutti i candidati al percorso dovranno versare al CEFPAS la somma di € 50,00 (cinquanta/00), non rimborsabile, per diritti di segreteria, al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

  1. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15 giugno 2023.

Il CEFPAS si riserva di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande nel caso in cui, a completamento delle procedure di selezione, si abbia certezza di posti residui.

  1. DICHIARAZIONI E CONTROLLI SULLA VERIDICITA’

Non potranno essere oggetto di valutazione le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000.

Il CEFPAS effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, saranno applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

  1. AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI

Al percorso saranno ammessi 20 medici in regola con i requisiti richiesti e con il versamento dei diritti di segreteria, le istanze saranno accolte in ordine cronologico di arrivo. Agli ammessi sarà inviata formale conferma di partecipazione alla casella PEC personale indicata con le specifiche del percorso.

Il candidato si impegna a presentare, entro 5 giorni dalla comunicazione del CEFPAS, ogni certificazione/idoneità psicofisica o altra documentazione aggiuntiva che potrà essere richiesta per le attività connesse alla frequenza del corso, consapevole che, la mancata presentazione ovvero, nel caso specifico, la mancata idoneità, comporterà l’esclusione dal corso senza che nulla potrà essere richiesto/preteso dal partecipante.

  1. QUOTA DI ISCRIZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA

Non è prevista una quota di iscrizione in quanto il Percorso per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale è riservato ai medici che si impegneranno per i 24 mesi successivi dalla data di conseguimento dell’attestato finale della Componente 2, Corso di Medicina Emergenza Sanitaria Territoriale, ad accettare, senza indugio, eventuali convenzioni proposte dalla ASP nell’ambito dei servizi di emergenza sanitaria territoriale della provincia di appartenenza o in quelle limitrofe.

Nel caso di rifiuto a stipulare la convenzione sopra specificata e/o nel caso di interruzione, senza giustificato motivo, della frequenza del percorso formativo, il candidato dovrà corrispondere al CEFPAS la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) quale rimborso forfettario.

Al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione, i candidati al percorso sono tenuti comunque versare la somma di € 50,00 (cinquanta/00), non rimborsabile, per diritti di segreteria, mediante bonifico sul conto corrente della banca Intesa San Paolo, filiale di Caltanissetta, intestato al CEFPAS, IBAN IT36R0306916702100000046145, indicando la seguente causale: Diritti di segreteria corso MEST 2023-2024.

  1. ASSICURAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I medici ammessi dovranno stipulare una polizza assicurativa da esibire prima dell’inizio del corso per il rischio infortuni e per responsabilità civile per danni a terzi con copertura anche della colpa grave. Per l’espletamento del tirocinio sulle ambulanze, il partecipante dovrà farsi carico dell’acquisto dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di cui si fornirà l’elenco e le schede tecniche.

In relazione allo svolgimento delle ore di tirocinio pratico afferente al completamente dell’attività didattica interattiva del percorso, sarà necessario frequentare un corso di 4 ore dedicato alla formazione sulla sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. I partecipanti potranno inoltre essere sottoposti all’eventuale visita del meico competente per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio.

Il tirocinio si svolgerà sui mezzi mobili medicalizzati della SEUS Scpa e nelle quattro CO 118 della Regione.

Il tirocinio, sia della Componente 1 che della Componente 2 del percorso formativo cesserà automaticamente alla fine del percorso previsto, non darà diritto alla costituzione di alcun rapporto di lavoro e non comporterà alcun compenso.

  1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE/679/2016, i dati personali relativi ai candidati saranno trattati dal Centro esclusivamente per l’espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE/679/2016, conoscere i dati che lo riguardano, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché esercitare il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di che trattasi.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) del CEFPAS è l’Avv. Mauro Di Pace.

Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Angelo D’Antona

Per informazioni contattare:

D’Antona Angelo, tel. 0934 505132 – mail: dantona@cefpas.it

Lumia Antonella, tel. 0934 505140 – mail: lumia@cefpas.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”.

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 10-5- 2023 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

 

Articolo 3, commi 1 e 2 (Disposizioni riguardanti il sistema sanitario regionale Calabria)

I commi 1 e 2, dell’articolo 3, prevedono l’estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall’AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio. Si prevede inoltre che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (11 maggio 2023).

In particolare, il comma 1 dell’articolo 3 dispone una novella all’articolo 2, comma 1, del D.L. 169/2022 prevedendo l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2023    del     periodo      massimo      disposto    dalla     normativa     vigente      per l’applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria la cui scadenza era stata fissata inizialmente all’11 novembre 2022. La delimitazione del periodo di applicabilità della normativa rimane comunque necessaria,  considerata  la  straordinarietà  dell’intervento  a  sostegno  del  SSR Calabria. Si ricorda, al riguardo, che il richiamato articolo 2, comma 1, del DL. 169/2022, novellando l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, 150 (L. n. 181/2020) ha stabilito l’estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo ivi previsto – tra le disposizioni transitorie del decreto – per l’applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, originariamente previsto fino al raggiungimento degli obiettivi e, più puntualmente, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 150 (vale a dire 11 novembre 2020).

Inoltre,  con  riferimento  alle  misure  di  cui  all’articolo  1  comma  4  del  D.L.  n. 150/202010 che autorizza il Commissario ad acta nominato per la gestione commissariale del SSR Calabria ad avvalersi dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (AgeNaS), si prevede che gli effetti delle disposizioni di proroga operino limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 maggio 2023).

Si ricorda che a questo scopo, è stata prevista la possibilità che l’AgeNaS non solo possa avvalersi di personale comandato, nel limite di 12 unità, nei profili professionali attinenti ai settori dell’analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, ma anche, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, di personale con contratto di lavoro flessibile nel limite di

25 unità, mediante procedura selettiva. L’AgeNas ha attivato questa facoltà assunzionale temporanea di 25 unità con contratto di lavoro flessibile per attività di supporto al Commissario ad acta, avvalendosi – per il 2023 – solo di 6 contratti, risultando pertanto le risorse già previste a legislazione vigente sufficienti a coprire l’ulteriore proroga disposta fino al 31 dicembre 2023 dalla norma in esame.

Il comma 2 prevede inoltre, che i Commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del sopra citato DL 150/2020, decadono ove non confermati con le procedure di cui il medesimo articolo 2, entro 60 giorni della data entrata in vigore del presente decreto.

 Articolo 3, comma 6 (Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all’inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19)

L’articolo 3, comma 6, proroga dal 30 giugno 2023 al 1° ottobre 2023 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito – con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi – per molteplici categorie di soggetti.

La sospensione in esame decorre dal 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 7 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 – comma oggetto della novella di cui al presente comma 6.

Si ricorda che l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 è stato stabilito per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni nonché, a prescindere dall’età del soggetto, per specifiche categorie di lavoratori e per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie; come accennato, l’obbligo ha trovato applicazione in vari periodi temporali (poi conclusi) a seconda dell’ambito soggettivo degli interessati.

Si ricorda altresì che le sentenze nn. 14 e 15 del 1° dicembre 2022-9 febbraio 2023 della Corte costituzionale hanno dichiarato infondate (o, per alcuni aspetti, inammissibili) le questioni di legittimità costituzionale oggetto delle relative decisioni e concernenti alcuni dei profili della disciplina in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. La sentenza n. 16 del 1° dicembre 2022-9 febbraio 2023 della medesima Corte ha invece dichiarato inammissibile per un motivo di natura procedurale un’ulteriore questione, relativa ad un altro profilo della suddetta disciplina.

Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto è irrogata dal Ministero della Salute tramite l’ente pubblico economico Agenzia delle entrate- Riscossione, il quale vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Tali elenchi sono formati anche mediante l’acquisizione dei dati disponibili in base al Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti – assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale – vaccinati contro il COVID-19, nonché sui soggetti per i quali non risultano vaccinazioni (comunicate dal Ministero della salute al medesimo Sistema) e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dall’obbligo di vaccinazione.

Per la finalità in oggetto, sono autorizzati, con riferimento al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, il trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni – acquisite tramite l’Anagrafe nazionale vaccini ai sensi delle norme già vigenti relative alle vaccinazioni in oggetto – nonché il trattamento dei dati relativi agli esenti dall’obbligo acquisiti in base alle certificazioni in formato digitale.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, entro il quale può essere comunicata all’azienda sanitaria locale competente per territorio  l’eventuale  certificazione  relativa  al  differimento  o  all’esenzione dall’obbligo          vaccinale,         ovvero altra            ragione                        di         assoluta                        e          oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari dànno notizia all’Agenzia  delle  entrate-Riscossione  dell’avvenuta  presentazione  di  tale comunicazione.
L’azienda        sanitaria          locale    competente      per                         territorio trasmette all’Agenzia  delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio  di dieci  giorni  dalla  ricezione  della  suddetta  comunicazione  dei  destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi o viceversa  alla  mancanza  di  tali  presupposti.  L’Agenzia  delle  entrate- Riscossione,  nel  caso  in  cui  l’azienda  sanitaria  locale  competente  non confermi  l’insussistenza  dell’obbligo  vaccinale  (ovvero  l’impossibilità  di adempiervi),  provvede,  in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nella  L.  24 novembre 1981, n. 689, mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo; l’atto di avviso è notificato – secondo la procedura di  cui all’articolo  26 del  D.P.R. 29 settembre  1973, n.  602, e  successive modificazioni,                relativa alla                         cartella di            pagamento            nell’ambito           della riscossione delle imposte sul reddito – entro duecentosettanta giorni dalla trasmissione suddetta da parte dell’azienda sanitaria locale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme (di cui all’articolo 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive modificazioni) sulla riscossione relativa al recupero delle somme dovute all’INPS. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto, resta ferma la competenza del giudice di pace e l’avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio.

Le entrate derivanti dall’irrogazione della sanzione in esame sono versate, a cura dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, al fine della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali; la norma prevede, letteralmente, il successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale e cura; si ricorda che tale contabilità speciale è stata successivamente trasferita in capo all’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto della pandemia; riguardo alla contabilità speciale di tale Unità e alle norme concernenti la chiusura della medesima contabilità e la destinazione delle risorse residue.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

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Definizione dei criteri, delle modalità e dei limiti per l’assegnazione degli incarichi di assistenza primaria a ciclo di scelta ai medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e agli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

Si segnala per opportuna conoscenza che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20-5-2023 il comunicato indicato in oggetto (all.n.1) concernente il decreto del 6 aprile 2023 con cui il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e Finanze, ha stabilito “i criteri, le modalità e i limiti per l’assegnazione degli incarichi di assistenza primaria a ciclo di scelta ai medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e agli Ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza” (all.n.2).

In particolare, il suddetto decreto prevede che “1. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m. conseguono l’attestato di formazione specifica in medicina generale… su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, possono svolgere attività di assistenza primaria a ciclo di scelta, di cui al Titolo II, Capo I, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per il triennio 2016-2018, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dal presente decreto. 2. I medici interessati sono inseriti, a domanda, in una graduatoria separata, di validità annuale, cui si accede con le medesime modalità definite dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, per l’accesso alla graduatoria regionale. La predetta graduatoria separata è formata con i criteri previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale stesso. L’accesso e la permanenza nella graduatoria medesima sono limitati al solo periodo di sussistenza del rapporto di impiego del personale interessato con le Amministrazioni di appartenenza. 3. L’assegnazione degli incarichi avviene da parte delle aziende sanitarie, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, subordinatamente all’espletamento di tutte procedure per l’assegnazione degli incarichi previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, ivi incluse quelle volte al conferimento degli incarichi ai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’articolo12, comma 3, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con legge 25 giugno 2019, n. 60. 4. L’assegnazione degli incarichi ai medici è effettuata, con un massimale di 400 scelte, previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate, nonché con i doveri attinenti al servizio…”.

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COMUNICAZIONE N 61 – BANDO DI AMMISSIONE DEI MEDICI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PER L’A.A. 2022/2023

Facendo seguito alla comunicazione n. 137 del 6.7.2022, si segnala per opportuna conoscenza che sul sito del Ministero dell’università e della ricerca è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 645 del 15-05-2023 che prevede che dal giorno venerdì 14 luglio 2023 si svolgerà la prova nazionale per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2022/2023, e che fissa al 1° novembre 2023 la data di inizio delle attività didattiche per coloro che saranno ammessi alle scuole di specializzazione.
Alla selezione possono partecipare tutti i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d’esame, ovvero entro giovedì 13 luglio 2023.

Inoltre, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata saranno indicati con successivo provvedimento integrativo del bando.

A partire da giovedì 18 maggio 2023 e fino a giovedì 1° giugno 2023 alle ore 15.00, sarà possibile effettuare la prima parte di iscrizione al concorso, esclusivamente in modalità on line, accedendo al portale www.universitaly.it. Sarà possibile procedere al pagamento del contributo di iscrizione al concorso e al caricamento della ricevuta nell’apposita sezione della procedura online fino a lunedì 12 giugno 2023.

Si segnala che la prova d’esame, che sarà la stessa su tutto il territorio nazionale, consisterà in una prova scritta con 140 quesiti a risposta multipla, ciascuno con cinque possibili risposte, da risolvere in un tempo massimo di tre ore e mezza (210 minuti). I quesiti riguarderanno argomenti caratterizzanti il corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e argomenti legati ai settori scientifico disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola.

Per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono 14.740 i posti per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia, e 1.136 per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero.
Successivamente all’espletamento della prova d’esame è definita la graduatoria di merito unica nazionale, in cui sono ammessi anche i candidati comunitari e non comunitari. I candidati sono chiamati ad effettuare le proprie scelte di tipologia e di sede dall’8 settembre 2023 al 18 settembre 2023 ore 12.00. L’assegnazione dei candidati alle relative scelte è pubblicata il 20 settembre 2023.
Il candidato assegnato deve provvedere all’iscrizione alla scuola di assegnazione a partire dal giorno dell’assegnazione, quindi dal 20 settembre 2023 e fino al 28 settembre 2023 ore 12.00 a pena di decadenza dal posto assegnato. L’Università di assegnazione, mediante l’area riservata sul sito www.universitaly.it, comunica al CINECA le iscrizioni a partire dallo stesso mercoledì 20 settembre 2023 in cui iniziano le immatricolazioni, e fino al 29 settembre 2023.
Si ricorda, infine, che l‘iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione con qualsiasi altro corso universitario – incluso il Corso di formazione specifica in Medicina Generale che si svolge presso le regioni – ad esclusione del dottorato di ricerca.
Il testo del decreto e il relativo allegato (all.n.2) sono altresì consultabili sul sito www.miur.gov.it e sul portale www.universitaly.it.

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Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e resistenze batteriche

Un evento formativo per gli odontoiatri del nisseno e dell’ennese
“Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e resistenze batteriche”, questo il titolo dell’incontro formativo rivolto agli odontoiatri dell’ennese e del nisseno svoltosi nella giornata di sabato 13 maggio 2023 a Caltanissetta presso l’Hotel San Michele.
“È ormai un argomento molto importante e sentito in Italia” ha spiegato il Presidente nisseno della Commissione Albo Odontoiatri, Giuseppe Costa. Le CAO degli OMCeO di Caltanissetta e di Enna (la CAO ennese è guidata dal Presidente Antonino Carmelo Cassarà), hanno infatti fortemente voluto questo appuntamento con la formazione organizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università di Milano, con il patrocinio di FNOMCEO e Andi.
L’ha definito “un tema di estrema attualità” il relatore unico dell’evento Roberto Mattina, nonché Direttore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’Università di Milano. “È un’emergenza di sanità pubblica non solo a livello italiano, ma a livello proprio mondiale -ha sottolineato- rischiamo che gli antibiotici non agiscano più, non siano più efficaci e se questo dovesse accadere,  come purtroppo diventa sempre più probabile, non avremmo più armi per curare le infezioni, almeno quelle batteriche. Quindi è necessario che tutti coloro che prescrivono gli antibiotici -ha poi aggiunto- odontoiatri, medici abbiano un’attenzione particolare, una prudenza per prescrivere gli antibiotici in maniera appropriata”.
Diventa fondamentale dunque fare formazione e informazione rivolgendosi “agli odontoiatri, ai medici, ma io la allargherei anche ai farmacisti, ai veterinari e perché no? anche alla cittadinanza comune -ha precisato ancora il relatore – perché gli errori che vengono commessi dalle varie categorie di colleghi e di cittadini stimolano sempre più le resistenze batteriche, per cui dovremmo avere un comportamento più prudente, più appropriato se non vogliamo bruciare queste armi fondamentali, che da un secolo a questa parte hanno fatto sì che tante infezioni batteriche oggi siano sotto controllo e quindi potrebbe succedere un problema ben più grave della pandemia da Covid che purtroppo ancora stiamo vivendo”.

Ultimo aggiornamento

11 Febbraio 2019, 15:51