Faq Garante Privacy -Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid 19 nel contesto lavorativo. -Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Oggetto: Faq Garante Privacy -Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid 19 nel contesto lavorativo.

Data:
19 Febbraio 2021

Oggetto: Faq Garante Privacy -Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid 19 nel contesto lavorativo. -Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Cari Colleghi,
si comunica per opportuna conoscenza che il Garante privacy, in riferimento a quanto indicato in oggetto, ha elaborato una serie di Faq che si trasmettono in copia (All. n. 1).
In particolare in merito alla richiesta di vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti come condizione per l’accesso degli stessi ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario) il Garante afferma che: “Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).
In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medicoscientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).”
I chiarimenti si sono resi necessari anche a seguito dell’inserimento, con D.L. 125/2020 (convertito in Legge 159/2020), del virus SARS-CoV-2 (con l’impiego della locuzione “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”) nell’elenco degli “agenti biologici classificati”, posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro per dare luogo all’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 che ha classificato il coronavirus SARS-CoV-2 fra gli agenti biologici di gruppo di rischio 3.
Occorre sottolineare che se l’applicazione delle nuove disposizioni è diretta alle attività svolte nei laboratori delle strutture sanitarie e alle attività che si svolgono nei processi industriali che comportano l’uso dell’agente biologico o un’esposizione allo stesso, essa si estende, in via di principio, a tutti i datori di lavoro soggetti all’obbligo della valutazione dei rischi, con la conseguente
necessità di aggiornare il documento di valutazione rischi.
Ciò detto, si rileva pertanto che la valutazione del rischio biologico per il nuovo coronavirus secondo il Titolo X del D.Lgs. 81/08 deve necessariamente essere effettuata in tutte le realtà lavorative in cui la presenza dell’agente biologico è una peculiarità dell’attività lavorativa stessa, quindi ad esempio negli ospedali, nei laboratori di analisi dei tamponi, nei laboratori di ricerca e sviluppo per il vaccino, etc. Per tutte le altre realtà lavorative, il nuovo coronavirus rappresenta un rischio generico proveniente solamente dall’esterno e quindi la valutazione di cui al Titolo X non è applicabile. In questi casi deve quindi essere svolta una valutazione del rischio generico le cui conclusioni comportino la riduzione del rischio di contagio nelle aziende, così come delineato dai Protocolli firmati dal Governo con le Parti Sociali.
Il rischio di esposizione al SARS-CoV-2 è da inserire in ogni DVR nella valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici.

Sarà dunque necessario:
-allegare le misure anti-contagio e le prescrizioni impartite al personale, in attuazione del Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020;

-dare data certa al DVR e tutti i documenti sulla sicurezza, attraverso la firma dell’intero organigramma di Prevenzione e Protezione.

Cordiali saluti

FAQ GPDP

Ultimo aggiornamento

19 Febbraio 2021, 13:06